§ 2.3.26 - D.G.R. 17 gennaio 2006, n. 33.
Legge regionale 6 ottobre 2003, n. 32 "Promozione dell'istituzione del consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani". Modifica ed [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.3 organizzazione amministrativa
Data:17/01/2006
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Competenze.
Art. 3.  Composizione e Funzionamento.
Art. 4.  Presidenza.
Art. 5.  Scioglimento.
Art. 6.  Cessazione dalla carica dei membri.
Art. 7.  Adunanze.
Art. 8.  Ammissione di funzionari e consulenti.
Art. 9.  Deliberazioni.
Art. 10.  Sede e risorse organizzative.
Art. 11.  Norme transitorie e finali.
Art. 12.  Requisiti degli elettori.
Art. 13.  Requisiti di eleggibilità.
Art. 14.  Indizione delle elezioni.
Art. 15.  Liste elettorali.
Art. 16.  Commissione elettorale.
Art. 17.  Scheda elettorale.
Art. 18.  Seggio elettorale.
Art. 19.  Operazioni di voto.
Art. 20.  Proclamazione degli eletti.


§ 2.3.26 - D.G.R. 17 gennaio 2006, n. 33.

Legge regionale 6 ottobre 2003, n. 32 "Promozione dell'istituzione del consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani". Modifica ed integrazione DGR n. 286 dell’11 marzo 2005.

(B.U. 20 febbraio 2006, n. 5).

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

     Su proposta del Presidente

     VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

     VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;

     VISTA la L.R. 6 ottobre 2003, n. 32 "Promozione dell'istituzione del Consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani";

     VISTO l'art. 2, comma 2, della su citata legge regionale, il quale definisce, fra l'altro la funzione dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani;

     VISTA la D.G.R. n. 286 dell’11 marzo 2005 "Adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 32/2003 - Promozione dell'istituzione del consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani";

     Considerato che dall'esame delle domande pervenute entro il 30 aprile 2005, alla luce dei criteri già individuati nella su citata delibera di Giunta, così come previsto dal comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 32/03, è emersa la necessità di indicare meglio le finalità, il ruolo dei consigli comunali dei giovani e rendere più omogenei i criteri per l'assegnazione dei contributi affinché si possa incentivare sia la nuova istituzione che la gestione dei consigli dei giovani;

     PRESO ATTO del sondaggio effettuato dalla Direzione Regionale Attività della Presidenza - Area Osservatori e servizi per la cittadinanza - con nota n. 108388 del 9 settembre 2005 rivolto ai Sindaci dei Comuni del Lazio, ai Presidenti dei Municipi del Comune di Roma, il quale, tra l'altro, ha evidenziato una difformità da parte degli enti locali circa la fascia di età nella quale ricomprendere i destinatari dell'iniziativa;

     CONSIDERATO che, ai fini di un'applicazione corretta ed uniforme della normativa in oggetto, è necessario definire in maniera puntuale la fascia di età riconducibile alla condizione giovanile adottando quella già stabilita nelle direttive dell'Unione europea (da 15 a 25 anni compiuti) in modo da assicurare altresì ai consigli dei giovani il possesso dei requisiti previsti dal programma comunitario "Gioventù" e dagli altri programmi di settore;

     RITENUTO, pertanto, di dover integrare e modificare i criteri già individuati nella D.G.R. n. 286/2005 per la valutazione delle richieste di contributo di cui al comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 32/03, disponendo la formazione di due graduatorie:

     1. per l'istituzione del consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani;

     2. per la gestione del consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani;

     RITENUTO che la competente struttura di gestione dovrà valutare le richieste di contributo avanzate dai soggetti di cui al comma 1° L.R. 32/03 e procedere alla formazione delle due graduatorie (istituzione e gestione dei consigli dei giovani) sulla base di un punteggio massimo da attribuire:

     Per l'istituzione del Consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani (entro il 31 marzo di ogni anno) massimo 10 punti, di cui:

     - punti 3 per l'adozione dell'atto formale d'istituzione del consiglio comunale municipale o sovracomunale dei giovani;

     - punti 3 per l'adozione di apposito regolamento, redatto sulla base delle linee-guida allegate alla presente deliberazione;

     - punti 2 per l'impegno di spesa assunto per l'avvio delle procedure elettive;

     - punti 2 nel caso di consigli dei giovani promossi congiuntamente da più comuni limitrofi e/o da unioni di comuni;

     A parità di punteggio risulterà primo in graduatoria l'ente locale con maggior numero di abitanti.

     Per la gestione del Consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani, massimo 4 punti di cui:

     - punti 2 per l'adozione del programma di attività approvato entro il 31 marzo di ogni anno;

     - punti 2 per l'impegno di spesa assunto per la realizzazione del programma.

     A parità di punti risulterà primo in graduatoria l'ente locale con maggior numero di abitanti;

     CONSIDERATA la necessità di stabilire che il 70% dello stanziamento previsto dall'apposito capitolo di bilancio verrà utilizzato per finanziare le nuove istituzioni dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani e il 30% per finanziare la gestione di quelli già esistenti e operanti;

     CONSIDERATA l'opportunità di prevedere che, in caso di mancato utilizzo o di utilizzo parziale delle risorse destinate al finanziamento per la "gestione" dei consigli comunali, municipalI o sovracomunali dei giovani, le stesse verranno utilizzate per finanziare i soggetti utilmente collocati nella graduatoria di merito formulata ai fini dell'«istituzione» dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani;

     RITENUTO opportuno definire l'entità dei contributi concedibili attribuendo il finanziamento di € 1.000 per ogni punto assegnato in sede di valutazione della richiesta;

     RITENUTO altresì necessario approvare, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 2 della legge regionale 32/2003 e ai fini di una diffusione quanto più capillare sul territorio regionale dell'istituzione di cui trattasi, la bozza di un regolamento tipo del consiglio dei giovani, redatto tenendo conto delle direttive dell'Unione Europea, nonché delle positive sperimentazioni già avviate in altre regioni italiane, che possa fungere a mero titolo indicativo da supporto tecnico ed operativo agli enti locali proponenti, che, allegato alla presente deliberazione, (allegato A), ne costituisce parte integrante ed essenziale;

     RITENUTO in fine di dover modificare il termine per la presentazione delle richieste di contributo di cui all'allegato schema (allegato B) le quali dovranno pervenire alla Regione Lazio, Dipartimento Istituzionale, Direzione regionale Attività della Presidenza, Area Osservatori e servizi per la cittadinanza, con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, cap. 00145, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno interessato;

     all'unanimità:

 

DELIBERA

 

     Per le motivazioni espresse in premessa, che fanno parte del presente provvedimento di:

     1. Modificare ed integrare i criteri già individuati nella D.G.R. n. 286 dell’11 marzo 2005 per la valutazione delle richieste di contributo di cui al comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 32/2003, disponendo la formazione di due graduatorie:

     a) per l'istituzione del consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani;

     b) per la gestione del consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani.

     2. Procedere alla valutazione delle istanze avanzate dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 32/03 attribuendo agli stessi un punteggio per la formazione delle graduatorie con le seguenti modalità:

     a) per l'istituzione del Consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani (avvenuta entro il 31 marzo di ogni anno), massimo 10 punti, di cui:

     - punti 3, per l'adozione dell'atto formale d'istituzione del consiglio comunale municipale o sovracomunale dei giovani;

     - punti 3, per l'adozione di apposito regolamento, redatto sulla base delle linee guida allegate alla presente deliberazione (allegato A);

     - punti 2, per l'impegno di spesa assunto per l'avvio delle procedure elettive;

     - punti 2, nel caso di consigli dei giovani promossi congiuntamente da più comuni limitrofi e/o da unioni di comuni.

     A parità di punteggio risulterà primo in graduatoria l'ente locale con maggior numero di abitanti.

     b) per la gestione del Consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani, massimo 4 punti di cui:

     - punti 2 per l'adozione del programma di attività approvato entro il 31 marzo di ogni anno;

     - punti 2 per l'impegno di spesa assunto per la realizzazione del programma.

     A parità di punti risulterà primo in graduatoria l'ente locale con maggior numero di abitanti.

     3. Definire l'entità del contributo nella misura di € 1.000 per ogni punto assegnato in sede di valutazione della richiesta.

     4. Stabilire che il 70% dello stanziamento previsto nell'apposito capitolo di bilancio verrà utilizzato per finanziare le nuove istituzioni dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani e il 30% per finanziare la gestione di quelli già esistenti e operanti.

     5. Definire che, in caso di mancato utilizzo o di utilizzo parziale delle risorse destinate al finanziamento per la "gestione" dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani, le stesse saranno utilizzate per finanziare i soggetti utilmente collocati nella graduatoria di merito formulata ai fini dell'«istituzione» dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani.

     6. Approvare la bozza di regolamento indicativo per il funzionamento dei Consigli dei Giovani di cui all'allegato "A", che costituisce parte integrante ed essenziale della presente deliberazione.

     7. Di modificare il termine per la presentazione delle richieste di contributo di cui all'allegato schema (allegato B) che dovranno pervenire alla Regione Lazio, Dipartimento Istituzionale, Direzione regionale Attività della Presidenza, Area Osservatori e servizi per la cittadinanza, con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, cap. 00145, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno interessato.

     8. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 

ALLEGATO A

REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL CONSIGLIO DEI GIOVANI

 

PARTE I

 

Art. 1. Finalità.

     1. Il Consiglio dei Giovani è un organo democratico di rappresentanza di tutti i giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni.

     2. Il Consiglio, istituito ai sensi della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 32, promuove la partecipazione dei giovani alla vita sociale, politica e culturale del paese, allo scopo di favorire la libera espressione del loro punto di vista su tutte le questioni che riguardano il territorio comunale/sovracomunale/municipale, con particolare attenzione a quelle di stretto interesse giovanile.

 

     Art. 2. Competenze.

     1. Il Consiglio dei Giovani ha la funzione, tra l'altro, di:

     a) promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica ed amministrativa;

     b) facilitare la conoscenza dell'attività e delle funzioni dell'ente locale;

     c) promuovere l'informazione rivolta ai giovani;

     d) elaborare progetti coordinati da realizzare in collaborazione con organismi analoghi previsti in altri comuni;

     e) seguire l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale.

     f) esercitare una funzione propositiva nella definizione dei programmi e delle scelte adottate dall'Amministrazione Comunale/Municipale nel settore giovanile.

     A tale scopo, esso ha facoltà di presentare proposte di deliberazione al Consiglio Comunale/Municipale e alla Giunta su ogni materia che presenti specifico interesse per i giovani. Esso può altresì presentare ordini del giorno al Consiglio Comunale/Municipale su qualsiasi altro argomento di suo interesse.

     2. Il Consiglio dei Giovani esprime parere preventivo obbligatorio, anche se non vincolante, su tutti gli atti emanati dal Consiglio Comunale/Municipale, dal Sindaco/Presidente del Municipio o dalla Giunta che riguardano specificatamente i giovani o la condizione giovanile compresa nella fascia di età tra i 15 e i 25 anni. In questo ambito, l'Amministrazione Comunale/Municipale è tenuta a portare tempestivamente a conoscenza del Consiglio il contenuto dei singoli atti che abbiano una relazione con gli interventi sui giovani. L'Amministrazione Comunale/Municipale ha altresì facoltà di richiedere al Consiglio un parere preventivo non vincolante su tutti gli altri atti non contemplati dai commi precedenti. Il Consiglio è tenuto ad esprimere il parere, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

     3. Il Consiglio dei Giovani adotta tutti gli strumenti che ritiene efficaci per la consultazione della popolazione giovanile con la quale deve tenere sempre aperto il dialogo e il confronto, e alla quale deve rendere conto del suo operato; coltiva i rapporti con l'associazionismo giovanile; valuta l'impatto sulla condizione giovanile delle scelte adottate dal Comune/Municipio e da ogni altro soggetto istituzionale i cui effetti si facciano sentire sul territorio comunale/municipale; raccoglie dati e diffonde informazioni relative alla condizione dei giovani in tutti i suoi aspetti; presenta annualmente al Consiglio Comunale/Municipale una relazione sulla situazione dei giovani e delle politiche giovanili nel territorio del Comune/Municipio.

 

     Art. 3. Composizione e Funzionamento.

     1. Il Consiglio dei Giovani è composto da ..... membri eletti a suffragio universale diretto con metodo proporzionale a scrutinio di lista da tutti i giovani residenti nel Comune/Municipio che alla data delle elezioni abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non abbiano superato il venticinquesimo anno di età. Possono essere eletti nel Consiglio solo i giovani che, alla data delle elezioni, abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non abbiano superato il venticinquesimo anno di età.

     Devono far parte del Consiglio almeno 1/3 di membri di età compresa tra i 15 e i 17 anni.

     2. L'elezione del Consiglio ha luogo in via ordinaria entro 3 mesi dalla scadenza, in via straordinaria entro 3 mesi dallo scioglimento ed entro 1 anno dall'approvazione del presente regolamento. Dopo l'elezione del Consiglio la prima seduta è convocata entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti dal giovane che ha ottenuto il maggior numero di voti (in caso di parità la prima seduta viene convocata dal più anziano di età), che la presiede fino all'elezione del Presidente.

     3. Il Consiglio si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta ogni trimestre e, in adunanza straordinaria, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, nonché entro 15 giorni dal deposito della richiesta indirizzata al Presidente, su richiesta motivata:

     - del Sindaco/Presidente del Municipio;

     - dell'Assessore/Consigliere delegato alle Politiche Giovanili;

     - del Consiglio Comunale/Municipale;

     - di almeno un terzo dei membri del Consiglio;

     - di almeno ..... elettori dello stesso.

     4. Alle sedute del Consiglio ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, l'Assessore/Consigliere delegato alle Politiche Giovanili.

     5. Il Consiglio dei Giovani dura in carica ..... anni. Inizia la sua attività con la convalida degli eletti e svolge le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

     6. Ogni membro del Consiglio dei Giovani rappresenta tutta la comunità giovanile ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha piena libertà di azione, di espressione e di voto.

 

     Art. 4. Presidenza.

     1. Il Consiglio dei Giovani elegge, nel suo seno, un presidente a scrutinio segreto, durante la prima seduta subito dopo la convalida degli eletti, o nella prima seduta utile dopo le dimissioni del predecessore.

     2. Il Presidente è eletto nella prima votazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio. Se dopo la prima votazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione ed è proclamato Presidente colui che consegue la maggioranza assoluta dei voti. La seconda votazione si tiene in una successiva seduta da svolgersi entro 15 giorni dalla prima.

     3. Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti viene eletto un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Il Presidente può, per alcune specifiche materie, delegare altro membro del Consiglio a rappresentarlo.

     4. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica fino alle elezioni del nuovo Consiglio e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. Nei confronti del Presidente, del Vice Presidente o di entrambi, almeno ..... membri del Consiglio possono presentare motivata mozione di sfiducia, purché essa contenga l'indicazione del nuovo Presidente, del nuovo Vice Presidente o di entrambi. Tale mozione deve essere discussa entro 15 giorni dalla data di presentazione, e si intende approvata se ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

     5. II Presidente:

     - rappresenta il Consiglio dei Giovani;

     - è garante del dibattito democratico e della pluralità di espressione all'interno del Consiglio;

     - convoca, presiede e coordina le adunanze;

     - cura la programmazione dell'attività del Consiglio e il Calendario delle sue riunioni;

     - cura la formazione dell'ordine del giorno;

     - assicura il collegamento tra il Consiglio e l'Amministrazione Comunale/Municipale;

     - adotta i provvedimenti necessari al corretto funzionamento dell'organo;

     - redige, avvalendosi anche della collaborazione degli altri membri del Consiglio, la relazione annuale dei giovani nel Comune/Municipio da presentare al Consiglio Comunale;

     - svolge tutte le funzioni e i compiti che gli sono assegnati dal regolamento;

     - si avvale, per le funzioni di cui sopra, di un segretario, anche con funzioni verbalizzanti, scelto a rotazione tra i componenti del Consiglio dei Giovani.

 

     Art. 5. Scioglimento.

     1. Il Consiglio dei Giovani si scioglie in seguito alla contestuale cessazione dalla carica della maggioranza semplice dei membri assegnati.

 

     Art. 6. Cessazione dalla carica dei membri.

     1. I membri del Consiglio dei Giovani cessano dalla loro carica per dimissioni o decadenza. Le dimissioni sono irrevocabili e devono essere presentate per iscritto. La decadenza si verifica, previa notifica all'interessato, in seguito al sopravvenire di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal Regolamento per le elezioni del Consiglio. La decadenza si verifica, inoltre, per l'assenza ingiustificata a 3 sedute consecutive. La decadenza da membro del Consiglio dei Giovani è dichiarata dal Consiglio stesso a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Non costituisce causa di decadenza il compimento del ventottesimo anno di età nel corso del mandato. In ogni caso di cessazione dalla carica i membri del Consiglio vengono surrogati dai candidati non eletti della stessa lista che hanno riportato il maggior numero di voti.

 

     Art. 7. Adunanze.

     1. Le adunanze del Consiglio dei Giovani sono pubbliche. Per la discussione di argomenti di particolare importanza o per la definizione di orientamenti preliminari su temi di particolare interesse il Presidente, su proposta di almeno un terzo dei membri del Consiglio, convoca il Consiglio dei Giovani in seduta aperta all'intervento dei cittadini singoli e associati, rappresentanti di Enti pubblici e di organismi di partecipazione. Nelle adunanze di cui al presente comma è consentito l'intervento alla discussione degli invitati e del pubblico.

 

     Art. 8. Ammissione di funzionari e consulenti.

     1. Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio, può invitare alle sedute funzionari del Comune/Municipio o di altri Enti pubblici e consulenti e professionisti incaricati di progettazione o studi per conto del Comune/Municipio o altri Enti per fornire illustrazioni o chiarimenti.

 

     Art. 9. Deliberazioni.

     1. Il Consiglio dei Giovani delibera con la presenza di almeno ..... membri. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, nella quale non sono computati i voti di astensione. La relazione annuale redatta dal presidente deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

 

     Art. 10. Sede e risorse organizzative.

     1. La Giunta Comunale/Municipale provvede ad assegnare al Consiglio una sede per le riunioni. Essa assicura altresì al Consiglio, oltre al materiale necessario per il suo funzionamento, l'utilizzo delle strutture del Comune/Municipio per lo svolgimento della sua attività, compatibilmente con le esigenze dei vari uffici.

     2. La Giunta Comunale/Municipale può destinare una parte del bilancio Comunale/Municipale al finanziamento di iniziative da organizzare su proposta del Consiglio dei Giovani.

 

     Art. 11. Norme transitorie e finali.

     1. Entro 6 mesi dall'insediamento il Consiglio dei Giovani predispone le norme che ne disciplinano l'articolazione interna, gli organi e il loro funzionamento. Le norme così predisposte sono trasmesse dal Consiglio dei Giovani al Consiglio Comunale/Municipale per l'approvazione. Fino all'approvazione della normativa interna il Consiglio applica, per lo svolgimento delle sedute, le votazioni e quant'altro, le norme in vigore per la correlativa attività del Consiglio Comunale/Municipale, in quanto applicabili.

 

PARTE SECONDA

Elezioni

 

     Art. 12. Requisiti degli elettori.

     1. Sono elettori del Consiglio dei Giovani coloro che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, sono in possesso dei seguenti requisiti:

     a) essere residenti nel Comune/Municipio;

     b) aver compiuto il quindicesimo anno di età;

     c) non aver superato il venticinquesimo anno di età;

     d) non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso.

     2. L'esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall'esibizione della carta d'identità o di altro documento valido.

 

     Art. 13. Requisiti di eleggibilità.

     1. Sono eleggibili quali membri del Consiglio dei Giovani coloro che sono in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) c) e d) del comma 1 dell'art. 12.

 

     Art. 14. Indizione delle elezioni.

     1. Il Sindaco/Presidente del Municipio indice le elezioni con proprio atto, contestualmente individua i componenti della Commissione elettorale e fissa i termini e le modalità di svolgimento della procedura elettorale.

     2. Nello stesso atto determina:

     - la data delle consultazioni;

     - i seggi elettorali;

     - l'orario di apertura e chiusura del seggio.

     3. Delle elezioni è data adeguata pubblicizzazione e tempestiva informazione ai giovani interessati con ogni mezzo idoneo.

 

     Art. 15. Liste elettorali.

     1. L'elezione dei membri del Consiglio dei Giovani avviene sulla base di liste elettorali.

     2. I promotori di ogni lista, singoli o riuniti in Comitato, debbono, al fine della presentazione delle candidature, raccogliere almeno ..... e non più di ..... firme di aventi diritto al voto. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista.

     3. Le liste devono essere presentate in Comune/Municipio a pena di inammissibilità entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di indizione delle consultazioni.

     4. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a ..... e non superiore a ..... .

     5. Le liste devono necessariamente indicare:

     - il simbolo e la denominazione della lista;

     - cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati e numero progressivo di lista.

     6. Alle liste presentate è assegnato un numero scaturito dal sorteggio effettuato dall'apposita commissione elettorale di cui all'art. 16.

     7. Ogni candidata o candidato entro il termine previsto per la presentazione della lista deve rilasciare dichiarazione di accettazione della carica e dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti indicati all'art. 13, pena l'esclusione dalla lista.

 

     Art. 16. Commissione elettorale.

     1. La Commissione Elettorale è formata dai seguenti membri:

     - dal Sindaco/Presidente del Municipio o suo delegato, che presiede,

     - dal Segretario Generale/Direttore o funzionario appositamente delegato,

     - dal Responsabile dei Servizi Demografici o altro funzionario.

     2. La Commissione Elettorale:

     - decide sulla formazione delle liste degli aventi diritto al voto;

     - verifica l'esistenza delle condizioni necessarie per la presentazione delle liste e delle candidature;

     - procede ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive;

     - risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale;

     - raccoglie i dati provenienti dai seggi;

     - proclama gli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio.

     3. Le riunioni della Commissione Elettorale sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti.

     4. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti.

     5. Gli interessati possono ricorrere alla Commissione Elettorale, contro qualsiasi decisione, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione. A fronte di ricorsi la Commissione Elettorale deve rendere formale risposta all'interessato entro 10 giorni dalla data in cui il ricorso perviene.

 

     Art. 17. Scheda elettorale.

     1. La scheda elettorale reca i simboli delle liste e gli spazi necessari ad assegnare la preferenza al candidato prescelto; essa viene timbrata e siglata da un componente del seggio.

 

     Art. 18. Seggio elettorale.

     1. Il seggio elettorale si compone da un Presidente e da due membri.

     2. Per la validità delle operazioni è sufficiente che siano presenti 2 componenti.

     3. A ciascun seggio è ammesso un solo rappresentante per ogni lista presentata.

     4. I componenti del seggio sono nominati con atto del Presidente della Commissione elettorale.

 

     Art. 19. Operazioni di voto.

     1. Le operazioni di voto per le elezioni dei membri del Consiglio dei Giovani si svolgono nell'arco di un solo giorno.

     2. Gli elettori debbono presentarsi al seggio muniti di un documento di identità in corso di validità.

     3. Essi possono esprimere il voto di lista barrando il simbolo e un voto di preferenza scrivendo nello spazio preposto il nome e/o il numero corrispondente al candidato.

     4. Nel caso in cui venga espresso il solo voto di lista esso si conteggia solo per la lista. Nel caso venga espresso il solo voto di preferenza esso vale anche per la lista.

     5. La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell'elettore.

     6. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura dei seggi.

     7. Le schede nulle e le schede bianche non vengono computate nel totale dei voti validi espressi.

 

     Art. 20. Proclamazione degli eletti.

     1. La Commissione Elettorale, effettuate le operazioni di scrutinio, provvede alla proclamazione degli eletti.

 

 

ALLEGATO B

 

     Regione Lazio

     Dipartimento Istituzionale

     Direzione Regionale Attività della Presidenza

     Area Osservatori e Servizi per la cittadinanza

     Via R. R. Garibaldi, 7

     00145 ROMA

 

     Oggetto: Domanda di contributo per l'istituzione e la gestione del consiglio comunale dei giovani (L.R. 6 ottobre

     2003, n. 32).

 

     Il sottoscritto ______________________________________________

     legale rappresentante di (comune o municipio o associazione di comuni) ______________________________

 

     VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive

     modificazioni ed integrazioni;

     VISTA la L.R. 6 ottobre 2003, n. 32 "Promozione dell'istituzione del consiglio comunale, municipale o sovracomunale

     dei giovani";

     VISTO lo statuto del/i Comune/i di ;

     DATO ATTO di aver costituito nell'anno il consiglio comunale dei giovani in conformità a quanto disposto dalla L.R. n.

     32/2003;

     Ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/03

CHIEDE

     un contributo finanziario:

     A - per l'istituzione del consiglio comunale o municipale o sovracomunale dei giovani ed a tal fine, allega:

     1. copia conforme dell'atto formale d'istituzione del consiglio dei giovani;

     2. copia conforme del regolamento del consiglio;

     3. copia conforme del preventivo di spesa assunto per l'avvio delle procedure elettive;

     B - per la Gestione del consiglio comunale o municipale o sovracomunale dei giovani.

     A tal fine allega:

     - copia conforme del programma delle attività del Consiglio comunale o sovracomunale dei giovani, adottato entro il 31 marzo 2006;

     - copia conforme del preventivo di spesa assunto - entro il 31 marzo 2006 - per la realizzazione del programma.

 

     Lì, _____________________

 

     Il legale rappresentante

     Timbro e firma

 

     Per eventuali comunicazioni:

     Referente _____________________

     Tel. __________________________