§ 2.3.9 - L.R. 9 gennaio 1987, n. 7. - Norme per la regolamentazione dei
contratti relativi a collaboratori particolarmente qualificati per lo svolgimento di funzioni specifiche a norma [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.3 organizzazione amministrativa
Data:09/01/1987
Numero:7


Sommario
Art. 1.  La Regione, previa deliberazione del Consiglio regionale, può avvalersi, mediante contratto, di collaboratori particolarmente qualificati per lo svolgimento di funzioni specifiche.
Art. 2.  Il contratto di collaborazione deve contenere l'esatta indicazione della materia su cui si richiede la consulenza e la durata della consulenza stessa che comunque non può superare i dodici mesi [...]


§ 2.3.9 - L.R. 9 gennaio 1987, n. 7. - Norme per la regolamentazione dei

contratti relativi a collaboratori particolarmente qualificati per lo svolgimento di funzioni specifiche a norma dell'art. 49 della legge 22 maggio 1971, n. 346.

(B.U. 30 gennaio 1987, n. 3).

 

Art. 1. La Regione, previa deliberazione del Consiglio regionale, può avvalersi, mediante contratto, di collaboratori particolarmente qualificati per lo svolgimento di funzioni specifiche.

     Il rapporto di collaborazione deve essere di valido supporto professionale alle strutture esistenti in base alla capacità professionale del collaboratore, documentata da appositi attestati dell'amministrazione pubblica o privata ed in relazione a specifici obiettivi.

 

     Art. 2. Il contratto di collaborazione deve contenere l'esatta indicazione della materia su cui si richiede la consulenza e la durata della consulenza stessa che comunque non può superare i dodici mesi rinnovabili, per particolari ed eccezionali esigenze, fino ad un massimo di mesi ventiquattro.

     Il compenso stabilito dal contratto di collaborazione va, di norma, determinato sulla base degli accordi nazionali o delle tabelle fissate dagli ordini professionali ed approvate con legge dello Stato.