Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa |
Capitolo: | 2.1 partecipazione, iniziativa popolare, referendum |
Data: | 22/07/2002 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 22 ottobre 1993, n.57). |
Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 57/1993). |
Art. 3. (Modifiche all’articolo 18 della l.r. 57/1993). |
Art. 4. (Modifiche all’articolo 26 della l.r. 57/1993). |
Art. 5. (Sostituzione dell’articolo 39 della l.r. 57/1993). |
Art. 6. (Modifiche all’articolo 41 della l.r. 57/1993). |
Art. 7. (Modifiche all’articolo 30 della l.r. 6/2002). |
Art. 8. (Modifiche all’articolo 39 della l.r. 6/2002). |
Art. 9. (Abrogazioni). |
§ 2.1.14 - L.R. 22 luglio 2002, n. 22.
Modifiche alle leggi regionali 22 ottobre 1993, n. 57 “Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa” e 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”.
(B.U. 30 luglio 2002, n. 21 – S.O. n. 3).
Art. 1. (Modifiche all’articolo 4 della
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della
(Omissis).
Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 17 della
1. L’articolo 17 della
(Omissis).
Art. 3. (Modifiche all’articolo 18 della
1. All’articolo 18 della
(Omissis).
Art. 4. (Modifiche all’articolo 26 della
1. Al comma 1 dell’articolo 26 della
“legge” è sostituita dalle seguenti:
(Omissis).
Art. 5. (Sostituzione dell’articolo 39 della
1. L’articolo 39 della
(Omissis).
Art. 6. (Modifiche all’articolo 41 della
1. Al comma 1 dell’articolo 41 della
(Omissis) [1].
Art. 7. (Modifiche all’articolo 30 della
1. Dopo la lettera n), del comma 1, dell’articolo 30 della
(Omissis).
Art. 8. (Modifiche all’articolo 39 della
1. Dopo la lettera l), del comma 1, dell’articolo 39 della
(Omissis).
Art. 9. (Abrogazioni).
1. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 della
[1] Modifica apportata al comma 2 dell’art. 41 della