§ 2.1.14 - L.R. 22 luglio 2002, n. 22.
Modifiche alle leggi regionali 22 ottobre 1993, n. 57 “Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l’esercizio del diritto di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.1 partecipazione, iniziativa popolare, referendum
Data:22/07/2002
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 4 della  legge regionale 22 ottobre 1993, n.57).
Art. 2.  (Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 57/1993).
Art. 3.  (Modifiche all’articolo 18 della l.r. 57/1993).
Art. 4.  (Modifiche all’articolo 26 della l.r. 57/1993).
Art. 5.  (Sostituzione dell’articolo 39 della l.r. 57/1993).
Art. 6.  (Modifiche all’articolo 41 della l.r. 57/1993).
Art. 7.  (Modifiche all’articolo 30 della l.r. 6/2002).
Art. 8.  (Modifiche all’articolo 39 della l.r. 6/2002).
Art. 9.  (Abrogazioni).


§ 2.1.14 - L.R. 22 luglio 2002, n. 22.

Modifiche alle leggi regionali 22 ottobre 1993, n. 57 “Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa” e 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”.

(B.U. 30 luglio 2002, n. 21 – S.O. n. 3).

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 4 della  legge regionale 22 ottobre 1993, n.57).

     1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 22 ottobre 1993, n.57 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 57/1993).

     1. L’articolo 17 della l.r. n. 57/1993 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3. (Modifiche all’articolo 18 della l.r. 57/1993).

     1. All’articolo 18 della l.r. 57/1993 le parole: “dall’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.142“ sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 4. (Modifiche all’articolo 26 della l.r. 57/1993).

     1. Al comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 57/1993 la parola:

     “legge” è sostituita dalle seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 5. (Sostituzione dell’articolo 39 della l.r. 57/1993).

     1. L’articolo 39 della l.r. 57/1993 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6. (Modifiche all’articolo 41 della l.r. 57/1993).

     1. Al comma 1 dell’articolo 41 della l.r. 57/1993, la parola: “operative” è sostituita con le seguenti:

     (Omissis) [1].

 

     Art. 7. (Modifiche all’articolo 30 della l.r. 6/2002).

     1. Dopo la lettera n), del comma 1, dell’articolo 30 della l.r. 6/2002 è inserita la seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8. (Modifiche all’articolo 39 della l.r. 6/2002).

     1. Dopo la lettera l), del comma 1, dell’articolo 39 della l.r. 6/2002 è inserita la seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 9. (Abrogazioni).

     1. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 della l.r. 6/2002 sono abrogati gli articoli: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 e 40 della l.r.57/1993.


[1] Modifica apportata al comma 2 dell’art. 41 della L.R. 57/1993.