§ 1.5.3 - L.R. 23 luglio 1983, n. 55.
Adeguamento del contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:1. organi statutari
Capitolo:1.5 gruppi consiliari
Data:23/07/1983
Numero:55


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      Entro il mese di febbraio di ogni anno i presidenti dei gruppi consiliari inviano al collegio dei revisori dei conti una relazione dettagliata sull'impiego dei fondi erogati
Art. 4.  (Omissis)
Art. 5.      All'ulteriore spesa di L. 94.800.000 derivante dalla presente legge si farà fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n. 25004 del bilancio in corso


§ 1.5.3 - L.R. 23 luglio 1983, n. 55. [1]

Adeguamento del contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari.

(B.U. 20 agosto 1983, n. 23).

 

Art. 1. [2]

     1. Il contributo mensile a carico del bilancio del Consiglio regionale per le spese di funzionamento dei gruppi consiliari erogato ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto è determinato:

     a) da una quota fissa di lire 2.500.000 per ciascun gruppo, qualunque sia la consistenza numerica;

     b) da una quota variabile pari a lire 1.200.000 per ciascun consigliere regionale facente parte del gruppo consiliare.

 

     Art. 2. [3]

     1. E' assegnato a ciascun gruppo consiliare un contributo mensile per le spese di aggiornamento studio e documentazione compresa l'acquisizione di consulenze qualificate e le collaborazioni professionali di esperti nonché per diffondere tra la società civile la conoscenza dell'attività dei gruppi consiliari, anche al fine di promuoverne la partecipazione all'attività dei gruppi stessi e particolarmente all'esame delle questioni ed all'elaborazione di progetti e proposte di leggi e di provvedimenti di competenza del Consiglio regionale.

     2. Il contributo di cui al comma 1 è quantificato nella seguente misura:

     a) lire 2 milioni per gruppi composti da un consigliere;

     b) lire 2 milioni 200 mila per gruppi composti da due o tre consiglieri.

     c) lire 2 milioni 500 mila per gruppi composti da un minimo di quattro ad un massimo di dieci consiglieri;

     d) lire 2 milioni 800 mila per gruppi composti da oltre dieci consiglieri.

 

     Art. 3.

     Entro il mese di febbraio di ogni anno i presidenti dei gruppi consiliari inviano al collegio dei revisori dei conti una relazione dettagliata sull'impiego dei fondi erogati.

     Il mancato adempimento di tale prescrizione determina l'automatica sospensione del contributo.

 

     Art. 4. (Omissis)

 

     Art. 5.

     All'ulteriore spesa di L. 94.800.000 derivante dalla presente legge si farà fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n. 25004 del bilancio in corso.

 

 


[1] Abrogata dall’art. 22 della L.R. 27 febbraio 2004, n. 2.

[2] Articolo già sostituito dalla L.R. 11 dicembre 1986, n. 54 e dall'art. 1 della L.R. 9 settembre 1991, n. 47 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 4 settembre 2000, n. 29.

[3] Articolo modificato dalla L.R. 11 dicembre 1986, n. 54, già sostituito dall'art. 2 della L.R. 9 settembre 1991, n. 47 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 4 settembre 2000, n. 29.