Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 1. organi statutari |
Capitolo: | 1.4 consiglieri regionali |
Data: | 10/05/1989 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. La documentazione delle spese di cui al precedente comma potrà avvenire: |
§ 1.4.25 - L.R. 10 maggio 1989, n. 24.
Modificazioni alla legge regionale 3 novembre 1977, n. 42, concernente: «Determinazione dalle indennità e rimborsi spesa dei consiglieri regionali del Lazio».
(B.U. 30 maggio 1989, n. 15).
Art. 2. La documentazione delle spese di cui al precedente comma potrà avvenire:
a) attraverso l'esibizione di ricevute fiscali o fatture intestate all'interessato;
b) attraverso l'esibizione di scontrini fiscali o ricevute non intestate all'interessato, ma che l'interessato medesimo dichiari per iscritto riferirsi a spese sostenute per l'effettuazione della missione. Tale forma sarà utilizzata anche per paesi nei quali vigono sistemi che non prevedono il rilascio di ricevute o scontrini fiscali. Il rimborso è comunque maggiorato, per le spese documentabili, rispettivamente del 10 per cento per viaggi nel territorio nazionale e del 20 per cento per viaggi all'estero.
3. La
[1] Sostituisce lettere a) e b), art. 4 della