§ 1.3.10 - L.R. 23 marzo 1995, n. 11.
Applicazione legge 12 gennaio 1994, n. 30 - Effetti sospensione componenti Consiglio e Giunta regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:1. organi statutari
Capitolo:1.3 consiglio regionale
Data:23/03/1995
Numero:11


Sommario
Art. 1.      1. Al consigliere regionale sospeso ai sensi della legge 12 gennaio 1994, n. 30, è corrisposto, per la durata della sospensione un assegno pari all'indennità di cui all'articolo 1, punto d), [...]
Art. 2.      1. La disposizione di cui all'art. 1 si applica dalla data di notifica alla Presidenza del Consiglio regionale del provvedimento governativo che dispone la sospensione del consigliere regionale
Art. 3.      1. Il consigliere sospeso, ha facoltà di continuare volontariamente, durante il periodo di sospensione, il versamento della contribuzione per l'assegno vitalizio nella stessa misura effettuata [...]
Art. 4.      1. Al consigliere che sia stato sospeso, in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, è corrisposto con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza fra l'assegno [...]


§ 1.3.10 - L.R. 23 marzo 1995, n. 11. [1]

Applicazione legge 12 gennaio 1994, n. 30 - Effetti sospensione componenti Consiglio e Giunta regionale.

(B.U. 30 marzo 1995, n. 9, S.O. n. 3).

 

Art. 1.

     1. Al consigliere regionale sospeso ai sensi della legge 12 gennaio 1994, n. 30, è corrisposto, per la durata della sospensione un assegno pari all'indennità di cui all'articolo 1, punto d), della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42, ridotta del 40 per cento.

 

     Art. 2.

     1. La disposizione di cui all'art. 1 si applica dalla data di notifica alla Presidenza del Consiglio regionale del provvedimento governativo che dispone la sospensione del consigliere regionale.

 

     Art. 3.

     1. Il consigliere sospeso, ha facoltà di continuare volontariamente, durante il periodo di sospensione, il versamento della contribuzione per l'assegno vitalizio nella stessa misura effettuata dai consiglieri in carica.

     2. Al consigliere che sostituisce temporaneamente quello sospeso compete, per la durata della supplenza, il trattamento complessivamente spettante ai consiglieri in carica

 

     Art. 4.

     1. Al consigliere che sia stato sospeso, in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, è corrisposto con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza fra l'assegno erogato, di cui all'art. 1, e l'indennità ad esso spettante [2].

     2. Al consigliere che si è avvalso della facoltà di continuare volontariamente, durante il periodo di sospensione, il versamento della contribuzione per l'assegno vitalizio nella misura effettuata dai consiglieri in carica, in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, viene corrisposto un assegno pari all'ammontare differenziato dell'importo volontariamente versato.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 36 della L.R. 28 giugno 2013, n. 4.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 marzo 1995, n. 12.