Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 gestione dei beni |
Data: | 11/12/1990 |
Numero: | 54 |
Sommario |
Art. 1. 1. Dopo il primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, vengono inseriti i seguenti commi: |
Art. 2. 1. L'Amministrazione regionale, in deroga a quanto disposto dall'articolo 42 della legge regionale n. 42 del 18 maggio 1978, ha facoltà di alienare l'immobile denominato «Europa Hotel» di Marina [...] |
Art. 3. 1. In via di interpretazione autentica la competenza attribuita al Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio o, per sua delega, ai Direttori di servizio della medesima [...] |
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 6.3.15 - Legge Regionale 11 dicembre 1990, n. 54.
Modificazioni ed integrazioni al Capo II della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, in materia di acquisto ed alienazione di beni patrimoniali disponibili della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
(B.U. 12 dicembre 1990, n. 148).
1. Dopo il primo comma dell'articolo 5 della
(Omissis) [1].
1. L'Amministrazione regionale, in deroga a quanto disposto dall'articolo 42 della
2. Nell'alienazione verrà data preferenza all'acquirente che, a parità d'offerta, s'impegni a salvaguardare, nella gestione del complesso, anche l'attività di formazione professionale.
3. L'importo ricavato dalla vendita del compendio immobiliare verrà devoluto a favore dell'Istituto regionale per la formazione professionale - I.R.Fo.P., affinché lo utilizzi nell'ambito delle finalità di cui alla
1. In via di interpretazione autentica la competenza attribuita al Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio o, per sua delega, ai Direttori di servizio della medesima Direzione regionale, ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 10 della
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Commi già inseriti nel testo della legge originaria.