Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 provvidenze ed interventi straordinari |
Data: | 12/05/1977 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. Per favorire la sollecita acquisizione degli immobili compresi nel piano per la zona del «Foro» di Aquileia apprestato dalla Sovrintendenza alle Antichità competente per territorio ai sensi [...] |
Art. 2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere speciali contributi «una tantum» ai proprietari degli immobili compresi nel piano di cui al precedente articolo 1 |
Art. 3. Per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Aquileia, anche in [...] |
Art. 4. (Omissis) |
Art. 7. Per le finalità di cui all'articolo 2 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 300 milioni |
Art. 8. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 1970, n. 33, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 700 milioni |
Art. 9. All'onere complessivo di lire 1 miliardo previsto dai precedenti articoli 7 e 8 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello [...] |
§ 6.1.11 – L.R. 12 maggio 1977, n. 25. [1]
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 10 agosto 1970, n. 33, concernente interventi straordinari per il Comune di Aquileia.
(B.U. 17 maggio 1977, n. 50).
Per favorire la sollecita acquisizione degli immobili compresi nel piano per la zona del «Foro» di Aquileia apprestato dalla Sovrintendenza alle Antichità competente per territorio ai sensi dell'articolo 2 della
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere speciali contributi «una tantum» ai proprietari degli immobili compresi nel piano di cui al precedente articolo 1.
La misura di tali contributi sarà determinata sulla base di un valore unitario a metro cubo di lire 45.000 per le abitazioni, di lire 20.000 per le stalle e costruzioni analoghe, e di lire 10.000 per i rustici. Dagli importi così determinati sarà detratto l'ammontare dell'indennità risultante dal provvedimento espropriativo ovvero del prezzo corrisposto in caso di cessione bonaria degli immobili.
La rilevazione della consistenza volumetrica sarà effettuata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Aquileia.
Per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Aquileia, anche in deroga alle norme vigenti, per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
La concessione di tali contributi è subordinata alla mancata proposizione di opposizioni giudiziali alla misura ed al pagamento dell'indennità di esproprio.
L'erogazione di tali contributi avviene:
a) nella misura del 40%, previo accertamento, nel caso di espropriazione, della decorrenza dei termini di legge per la proposizione delle opposizioni di cui al precedente secondo comma, senza che tali opposizioni siano state presentate, ovvero, nel caso di acquisizione degli immobili da parte della Sovrintendenza alle Antichità nelle forme bonarie, previa presentazione del relativo preliminare o contratto di compravendita;
b) nella misura del restante 60% previo accertamento dell'effettiva acquisizione della disponibilità degli immobili da parte della Sovrintendenza alle Antichità.
Qualora la disponibilità degli immobili da parte della Sovrintendenza alle Antichità non abbia luogo entro 18 mesi dalle emanazione del provvedimento espropriativo, ovvero dalla stipulazione del contratto di acquisto, per cause addebitabili ai beneficiari del contributo regionale, questo viene interamente revocato.
(Omissis) [2].
Artt. 5. - 6.
(Omissis) [3].
Per le finalità di cui all'articolo 2 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 300 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-1980 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977 è istituito - al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 5374 con la denominazione: «Contributi «una tantum» al Comune di Aquileia da destinare ai proprietari degli immobili compresi nel piano per la zona del «Foro» di Aquileia apprestato dalla Sovrintendenza alle Antichità, ai sensi dell'articolo 2 della
Per le finalità di cui all'articolo 5 della
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-1980 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977 è istituito - al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 5375 con la denominazione: «Contributi straordinari al Comune di Aquileia per la realizzazione di programmi di acquisizione ed utilizzazione di aree e di esecuzione di opere di urbanizzazione, in attuazione di un piano di zona formato ed approvato ai sensi della
All'onere complessivo di lire 1 miliardo previsto dai precedenti articoli 7 e 8 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 (Elenco n. 5 - progetti - interventi nel settore delle abitazioni - allegato al piano ed al bilancio medesimi).
[1] Legge abrogata dall’art. 8 della
[2] Norma abrogativa del Capo I della
[3] Articoli integrativi degli articoli 5 e 8 della