§ 6.1.11 – L.R. 12 maggio 1977, n. 25.
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 10 agosto 1970, n. 33, concernente interventi straordinari per il Comune di Aquileia.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 provvidenze ed interventi straordinari
Data:12/05/1977
Numero:25


Sommario
Art. 1.      Per favorire la sollecita acquisizione degli immobili compresi nel piano per la zona del «Foro» di Aquileia apprestato dalla Sovrintendenza alle Antichità competente per territorio ai sensi [...]
Art. 2.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere speciali contributi «una tantum» ai proprietari degli immobili compresi nel piano di cui al precedente articolo 1
Art. 3.      Per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Aquileia, anche in [...]
Art. 4.      (Omissis)
Art. 7.      Per le finalità di cui all'articolo 2 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 300 milioni
Art. 8.      Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 1970, n. 33, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 700 milioni
Art. 9.      All'onere complessivo di lire 1 miliardo previsto dai precedenti articoli 7 e 8 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello [...]


§ 6.1.11 – L.R. 12 maggio 1977, n. 25. [1]

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 10 agosto 1970, n. 33, concernente interventi straordinari per il Comune di Aquileia.

(B.U. 17 maggio 1977, n. 50).

 

Art. 1.

     Per favorire la sollecita acquisizione degli immobili compresi nel piano per la zona del «Foro» di Aquileia apprestato dalla Sovrintendenza alle Antichità competente per territorio ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1967, n. 121, nonché per agevolare una nuova sistemazione alloggiativa dei proprietari di tali immobili, la Regione interviene nei modi previsti dagli articoli seguenti.

 

     Art. 2.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere speciali contributi «una tantum» ai proprietari degli immobili compresi nel piano di cui al precedente articolo 1.

     La misura di tali contributi sarà determinata sulla base di un valore unitario a metro cubo di lire 45.000 per le abitazioni, di lire 20.000 per le stalle e costruzioni analoghe, e di lire 10.000 per i rustici. Dagli importi così determinati sarà detratto l'ammontare dell'indennità risultante dal provvedimento espropriativo ovvero del prezzo corrisposto in caso di cessione bonaria degli immobili.

     La rilevazione della consistenza volumetrica sarà effettuata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Aquileia.

 

     Art. 3.

     Per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Aquileia, anche in deroga alle norme vigenti, per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

     La concessione di tali contributi è subordinata alla mancata proposizione di opposizioni giudiziali alla misura ed al pagamento dell'indennità di esproprio.

     L'erogazione di tali contributi avviene:

     a) nella misura del 40%, previo accertamento, nel caso di espropriazione, della decorrenza dei termini di legge per la proposizione delle opposizioni di cui al precedente secondo comma, senza che tali opposizioni siano state presentate, ovvero, nel caso di acquisizione degli immobili da parte della Sovrintendenza alle Antichità nelle forme bonarie, previa presentazione del relativo preliminare o contratto di compravendita;

     b) nella misura del restante 60% previo accertamento dell'effettiva acquisizione della disponibilità degli immobili da parte della Sovrintendenza alle Antichità.

     Qualora la disponibilità degli immobili da parte della Sovrintendenza alle Antichità non abbia luogo entro 18 mesi dalle emanazione del provvedimento espropriativo, ovvero dalla stipulazione del contratto di acquisto, per cause addebitabili ai beneficiari del contributo regionale, questo viene interamente revocato.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [2].

 

     Artt. 5. - 6.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 7.

     Per le finalità di cui all'articolo 2 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 300 milioni.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-1980 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977 è istituito - al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 5374 con la denominazione: «Contributi «una tantum» al Comune di Aquileia da destinare ai proprietari degli immobili compresi nel piano per la zona del «Foro» di Aquileia apprestato dalla Sovrintendenza alle Antichità, ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1967, n. 121» e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'esercizio 1977.

 

     Art. 8.

     Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 1970, n. 33, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 700 milioni.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-1980 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977 è istituito - al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 5375 con la denominazione: «Contributi straordinari al Comune di Aquileia per la realizzazione di programmi di acquisizione ed utilizzazione di aree e di esecuzione di opere di urbanizzazione, in attuazione di un piano di zona formato ed approvato ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni» e con lo stanziamento di lire 700 milioni per l'esercizio 1977.

 

     Art. 9.

     All'onere complessivo di lire 1 miliardo previsto dai precedenti articoli 7 e 8 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 (Elenco n. 5 - progetti - interventi nel settore delle abitazioni - allegato al piano ed al bilancio medesimi).


[1] Legge abrogata dall’art. 8 della L.R. 25 agosto 2006, n. 18.

[2] Norma abrogativa del Capo I della L.R. 10 agosto 1970, n. 33.

[3] Articoli integrativi degli articoli 5 e 8 della L.R. 10 agosto 1970, n. 33.