§ 5.9.15 - Legge Regionale 21 giugno 1979, n. 32.
Rifinanziamento della L.R. 27 agosto 1975, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente interventi regionali per lo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.9 attività ricreative e sportive
Data:21/06/1979
Numero:32


Sommario
Art. 1.      Per la concessione dei contributi annui costanti previsti dall'art. 3 della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, come modificata e rifinanziata dalle leggi regionali 16 agosto 1976, n. 40, 28 [...]
Art. 2.      Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'articolo 3 e dall'art. 12, lettera a) della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 50 [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.9.15 - Legge Regionale 21 giugno 1979, n. 32. [1]

Rifinanziamento della L.R. 27 agosto 1975, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive.

(B.U. 21 giugno 1979, n. 65).

 

Art. 1.

     Per la concessione dei contributi annui costanti previsti dall'art. 3 della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, come modificata e rifinanziata dalle leggi regionali 16 agosto 1976, n. 40, 28 aprile 1978, n. 27 e 18 aprile 1979, n. 16, è autorizzato un limite di impegno di lire 100 milioni per l'esercizio 1980.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 1999.

     L'onere di lire 300 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982, fa carico al capitolo 6006 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 300 milioni.

     Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 (Rubrica n. 11 - Partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano medesimo).

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 2.

     Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'articolo 3 e dall'art. 12, lettera a) della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 50 milioni per l'esercizio 1979.

     L'onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 6007 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene elevato di lire 50 milioni per l'esercizio 1979.

     Al predetto onere di lire 50 milioni si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 404 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene elevato di lire 50 milioni per l'esercizio 1979.

 

     Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.