Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.8 beni d'interesse storico ed artistico |
Data: | 23/02/2007 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 18/2006). |
§ 5.8.28 - L.R. 23 febbraio 2007, n. 4.
Modifiche alla legge regionale 18/2006 contenente disposizioni per l'istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area.
(B.U. 28 febbraio 2007, n. 9).
Art. 1. (Modifiche alla
1. Alla
a) al comma 1 dell'articolo 1 le parole "di livello statale, regionale e locale" sono soppresse;
b) il comma 2 dell'articolo 1 è soppresso;
c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. (Fondazione per la valorizzazione archeologica e urbanistica di Aquileia).
1. Per le finalità dell'articolo 1, sulla base di appositi accordi stipulati con il Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 112 del
2. La Regione promuove altresì la partecipazione alla Fondazione Aquileia, in qualità di soggetti fondatori, del Comune di Aquileia, della Provincia di Udine e di altre persone giuridiche private senza fine di lucro.";
d) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Art. 3. (Elementi statutari).
1. Lo statuto della Fondazione Aquileia dovrà richiamare espressamente le finalità della presente legge e prevedere tra i suoi compiti:
a) la predisposizione di piani strategici di sviluppo culturale e di indirizzo generale dell'assetto territoriale, anche con riferimento alla gestione del sito quale Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO e a supporto delle attività di pianificazione urbanistica di competenza degli enti locali, finalizzati alla valorizzazione delle aree archeologiche, nel quadro dello sviluppo coordinato delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle infrastrutture a servizio delle aree residenziali e di quelle destinate alle attività produttive agricole, artigiane, turistiche, culturali e sociali;
b) lo sviluppo del turismo culturale dell'area;
c) il cofinanziamento degli interventi attuati sulla base dei piani di cui alla lettera a) e nelle zone sottoposte a tutela ai sensi del
e) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Art. 4. (Conferimenti e dotazione di risorse umane e materiali).
1. I soggetti fondatori concorrono alla dotazione patrimoniale e al sostegno delle attività della Fondazione Aquileia in conformità delle disposizioni generali e di quelle dei rispettivi ordinamenti, nel rispetto di quanto convenuto in sede di stipula degli accordi di cui all'articolo 2, comma 1.";
f) al comma 1 dell'articolo 5 le parole "il Presidente della Fondazione" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione";
g) al comma 3 dell'articolo 6 dopo le parole "forme di fruizione turistica compatibili" sono aggiunte le seguenti: "con la valenza culturale dei siti";
h) il comma 5 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"5. L'Amministrazione regionale, nel rispetto delle procedure autorizzative previste dal
i) al comma 7 dell'articolo 6 le parole "valorizzazione turistica, culturale e infrastrutturale delle aree comprese nei piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "valorizzazione turistica e culturale delle aree comprese nei piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)".
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 4, comma 1, della
a) relativamente al conferimento a titolo di concorso nella dotazione patrimoniale della Fondazione di cui all'articolo 2, comma 1, della
b) relativamente al sostegno delle attività della Fondazione di cui all'articolo 2, comma 1, della