§ 5.8.9 - Legge Regionale 17 gennaio 1980, n. 3.
Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 1º settembre 1979, n. 57, concernente interventi regionali in materia di beni ambientali e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.8 beni d'interesse storico ed artistico
Data:17/01/1980
Numero:3


Sommario
Art. unico.      Nella prima parte dell'articolo 25 della legge regionale 1º settembre 1979, n. 57, la locuzione «di lire 1.761 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 2S0 milioni» viene [...]


§ 5.8.9 - Legge Regionale 17 gennaio 1980, n. 3.

Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 1º settembre 1979, n. 57, concernente interventi regionali in materia di beni ambientali e culturali.

(B.U. 17 gennaio 1980, n. 5).

 

Art. unico.

     Nella prima parte dell'articolo 25 della legge regionale 1º settembre 1979, n. 57, la locuzione «di lire 1.761 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 2S0 milioni» viene sostituita con la locuzione «di lire 3.261 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 7S0 milioni».

     Nello stesso articolo 25, il disposto di cui alle lettere a) e b) viene sostituito con il seguente:

     «a) lire 1.200 milioni, di cui lire 300 milioni per l'esercizio 1979, per le finalità di cui all'articolo 11;

     b) lire 800 milioni, di cui lire 200 milioni per l'esercizio 1979, per le finalità di cui all'articolo 22;»

     Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 25 della legge regionale 1º settembre 1979, n. 57, così come modificato con i precedenti commi, hanno effetto dalla data dell'entrata in vigore della legge medesima.