§ 5.7.46 - Legge Regionale 28 dicembre 1984, n. 57.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 giugno 1984, n. 19: «Interventi regionali per la ristrutturazione di sale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 istituzioni ed attività culturali
Data:28/12/1984
Numero:57


Sommario
Art. 1.      Il titolo della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19 è sostituito con il seguente: «Interventi regionali per la ristrutturazione di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad [...]
Art. 2.      All'articolo 1 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19 l'espressione: «alle disposizioni antincendio diramate dal Ministero dell'interno con decreto 6 luglio 1983» è sostituita dalla [...]
Art. 3.      Al terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19, l'espressione: «I lavori devono aver inizio entro» è sostituita dalla seguente: «I lavori devono aver inizio non prima [...]
Art. 4.      La rubrica dell'articolo 7 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19, è sostituita dalla seguente: «Contributi per lavori in corso od ultimati».
Art. 5.      Il termine di 60 giorni previsto dal primo comma dell'articolo 3 e dal secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19, per la presentazione delle domande per il 1984, [...]
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.7.46 - Legge Regionale 28 dicembre 1984, n. 57.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 giugno 1984, n. 19: «Interventi regionali per la ristrutturazione di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad attività culturali ai fini di un loro adeguamento alle prescrizioni antincendio».

(B.U. 29 dicembre 1984, n. 118).

 

Art. 1.

     Il titolo della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19 è sostituito con il seguente: «Interventi regionali per la ristrutturazione di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad attività culturali, ai fini di un loro adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza».

 

     Art. 2.

     All'articolo 1 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19 l'espressione: «alle disposizioni antincendio diramate dal Ministero dell'interno con decreto 6 luglio 1983» è sostituita dalla seguente: «alla normativa vigente in materia di sicurezza, anche se detto adeguamento avviene su iniziativa degLi interessati in assenza di specifiche prescrizioni impartite dagli organi preposti alla vigilanza».

 

     Art. 3.

     Al terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19, l'espressione: «I lavori devono aver inizio entro» è sostituita dalla seguente: «I lavori devono aver inizio non prima della data di presentazione della domanda e non oltre».

 

     Art. 4.

     La rubrica dell'articolo 7 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19, è sostituita dalla seguente: «Contributi per lavori in corso od ultimati».

     Al primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19, la frase: «alla data di entrata in vigore della presente legge» è sostituita dalla seguente: «purché l'ultimazione sia posteriore al 6 luglio 1983».

     Al secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera e):

     (Omissis) [1].

 

     Art. 5.

     Il termine di 60 giorni previsto dal primo comma dell'articolo 3 e dal secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19, per la presentazione delle domande per il 1984, è riaperto per ulteriori 60 giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

     Le domande e le documentazioni già presentate ai sensi del primo comma dell'articolo 3 e del secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19, sono fatte salve ad ogni effetto e sono suscettibili di integrazioni entro il termine perentorio di cui al precedente comma.

 

     Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Lettera già inserita nel testo della legge originaria.