§ 5.7.34 - Legge Regionale 30 luglio 1979, n. 41.
Rifinanziamento della legge regionale 21 luglio 1978, n. 79, concernente contributi all'Università popolare di Trieste.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 istituzioni ed attività culturali
Data:30/07/1979
Numero:41


Sommario
Art. 1.      Per le finalità previste dalla legge regionale 21 luglio 1978, n. 79 è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 100 milioni per [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.


§ 5.7.34 - Legge Regionale 30 luglio 1979, n. 41. [1]

Rifinanziamento della legge regionale 21 luglio 1978, n. 79, concernente contributi all'Università popolare di Trieste.

(B.U. 30 luglio 1979, n. 78).

 

Art. 1.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 21 luglio 1978, n. 79 è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1979.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, viene istituito al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IV - il capitolo 2936 con la denominazione: «Contributi all'Università popolare di Trieste, per concorrere, tra l'altro, a sostenere la sua attività volta a favorire la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e linguistico del gruppo etnico italiano in Jugoslavia e i rapporti dello stesso gruppo con la nazione italiana» e con lo stanziamento complessivo di lire 500 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1979, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 8 - Partita n. 2 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

     Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato capitolo 2936 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 ed al bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

 

     Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.