§ 5.4.47 - Legge Regionale 28 ottobre 1980, n. 54.
Intervento urgente per l'integrazione dei bilanci degli EE.CC.AA. della regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:28/10/1980
Numero:54


Sommario
Art. 1.      Per l'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. n. 902 del 25 novembre 1975, assicura l'integrazione dei bilanci degli [...]
Art. 2.      Per le finalità previste dal precedente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.100 milioni per l'esercizio 1980.
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.4.47 - Legge Regionale 28 ottobre 1980, n. 54. [1]

Intervento urgente per l'integrazione dei bilanci degli EE.CC.AA. della regione.

(B.U. 25 ottobre 1980, n. 111).

 

Art. 1.

     Per l'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. n. 902 del 25 novembre 1975, assicura l'integrazione dei bilanci degli EE.CC.AA. aventi sede nel suo territorio per la continuazione delle funzioni degli enti predetti, tenendo conto anche dell'esigenza di risanare situazioni derivanti dagli aumentati costi degli interventi e non coperte dalle precedenti assegnazioni.

 

     Art. 2.

     Per le finalità previste dal precedente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.100 milioni per l'esercizio 1980.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 3320 con la denominazione: «Finanziamenti per l'integrazione dei bilanci degli EE.CC.AA.» e con lo stanziamento di lire 1.100 milioni per l'esercizio 1980.

     Al predetto onere di lire 1.100 milioni si fa fronte, per lire 900 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 10 - Partita n. 1 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi), corrispondente a parte della somma non utilizzata al 31 dicembre 1979 e trasferita ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, e per le restanti lire 200 milioni mediante utilizzo della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1979 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1979 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1729 del 7 maggio 1980.

 

     Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.