Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.4 assistenza sociale |
Data: | 28/10/1980 |
Numero: | 54 |
Sommario |
Art. 1. Per l'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. n. 902 del 25 novembre 1975, assicura l'integrazione dei bilanci degli [...] |
Art. 2. Per le finalità previste dal precedente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.100 milioni per l'esercizio 1980. |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 5.4.47 - Legge Regionale 28 ottobre 1980, n. 54. [1]
Intervento urgente per l'integrazione dei bilanci degli EE.CC.AA. della regione.
(B.U. 25 ottobre 1980, n. 111).
Per l'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, ai sensi dell'articolo 1 del
Per le finalità previste dal precedente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.100 milioni per l'esercizio 1980.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 3320 con la denominazione: «Finanziamenti per l'integrazione dei bilanci degli EE.CC.AA.» e con lo stanziamento di lire 1.100 milioni per l'esercizio 1980.
Al predetto onere di lire 1.100 milioni si fa fronte, per lire 900 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 10 - Partita n. 1 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi), corrispondente a parte della somma non utilizzata al 31 dicembre 1979 e trasferita ai sensi dell'articolo 7 della
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 1 della