§ 5.2.43 - Legge Regionale 27 maggio 1983, n. 42.
Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 24 giugno 1980, n. 19 e 23 giugno 1980, n. 14, concernenti rispettivamente «Norme per la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 enti ed organi sanitari
Data:27/05/1983
Numero:42


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      L'ultimo comma dell'art. 12 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è soppresso.
Art. 3.      Nel primo comma dell'articolo 13 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 le parole «Gli atti» sono sostituite dalle parole «I programmi».
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      L'articolo 24 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è soppresso.
Art. 9.      Nel primo comma dell'articolo 31 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 sono soppresse le parole «della stessa sezione o da una sezione all'altra» .
Art. 10.      Nel primo comma dell'articolo 32 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 sono soppressi i punti 2) e 4).
Art. 11.      (Omissis)
Art. 12.      Al settimo comma dell'articolo 42, dopo le parole «nei modi e nei termini stabiliti dalle norme in vigore» vengono aggiunte le seguenti parole: «e comunque non oltre il terzo giorno dalla loro [...]
Art. 13.      (Omissis)
Art. 14.      L'articolo 52 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è soppresso.
Art. 15.      Nel primo comma dell'articolo 55 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 le parole «a 90 giorni» sono sostituite dalle parole «entro 90 giorni».
Art. 16.      Nel secondo comma dell'articolo 60 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 la disposizione inserita alla lettera b) è sostituita dalla seguente:
Art. 17.      Nel secondo comma dell'articolo 62 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 sono soppresse le parole «la firma sui titoli di pagamento, nonché sugli adempimenti di cui al successivo articolo [...]
Art. 18.      Nell'articolo 67 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 il settimo comma è soppresso e l'ultimo comma è inserito dopo il quarto.
Art. 19.      All'articolo 72 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è soppresso l'inciso «da parte dei competenti uffici dei Comuni associati interessati».
Art. 20.      (Omissis)
Art. 21.      Nell'ultimo comma dell'articolo 77 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 la parola «6a» è sostituita dalla parola «3a».
Art. 27.      Nel secondo comma dell'articolo 86 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è soppresso alla lettera a) l'inciso successivo alla parola «economo».
Art. 28.      E' soppresso il secondo comma dell'articolo 96 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19.
Art. 29.      Nel terzo comma dell'articolo 99 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 le parole «la gara è dichiarata deserta» sono sostituite dalle parole «la gara può essere dichiarata deserta».
Art. 30.      Nel primo comma dell'articolo 102 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 il punto 1) è sostituito dal seguente:
Art. 31.      (Omissis)
Art. 32.      Nel quarto comma dell'articolo 110 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è soppresso l'inciso «sentita la competente commissione consiliare».
Art. 33.      (Omissis)
Art. 34.      All'articolo 113 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 sono aggiunte le seguenti disposizioni:
Art. 35.      Nel primo comma dell'articolo 115 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 alla lettera e) sono aggiunte le parole «del tesoriere» e la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) i giornali [...]
Art. 36.      Nel primo comma dell'articolo 116 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 sono inserite alla lettera e), dopo la locuzione «specie di» le parole «materiale bibliografico».
Art. 37.      E' soppresso il secondo comma dell'articolo 121 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19.
Art. 41.      E' soppresso il secondo comma dell'articolo 129 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19.
Art. 42.      Il titolo dell'articolo 131 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è sostituito dal titolo «Responsabilità per altri danni».
Art. 43.      (Omissis)
Art. 44.      (Omissis)
Art. 45.      (Omissis)
Art. 46.      Nel secondo comma dell'articolo 28 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 le parole «dal Direttore regionale dell'igiene e della sanità, in veste di Presidente;» sono sostituite dalle [...]
Art. 47.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.2.43 - Legge Regionale 27 maggio 1983, n. 42.

Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 24 giugno 1980, n. 19 e 23 giugno 1980, n. 14, concernenti rispettivamente «Norme per la disciplina della contabilità, l'utilizzazione e la gestione del patrimonio delle Unità Sanitarie Locali» e «Istituzione delle Unità Locali dei servizi sanitario e socio-assistenziali».

(B.U. 31 maggio 1983, n. 58).

 

CAPO I

Modificazioni alla legge regionale 24 giugno 1980, n. 19

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     L'ultimo comma dell'art. 12 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è soppresso.

 

     Art. 3.

     Nel primo comma dell'articolo 13 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 le parole «Gli atti» sono sostituite dalle parole «I programmi».

     Il secondo comma è soppresso.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 5.

     L'articolo 24 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è soppresso.

 

     Artt. 6. - 8.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 9.

     Nel primo comma dell'articolo 31 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 sono soppresse le parole «della stessa sezione o da una sezione all'altra» .

     L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [4].

 

     Art. 10.

     Nel primo comma dell'articolo 32 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 sono soppressi i punti 2) e 4).

 

     Art. 11.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 12.

     Al settimo comma dell'articolo 42, dopo le parole «nei modi e nei termini stabiliti dalle norme in vigore» vengono aggiunte le seguenti parole: «e comunque non oltre il terzo giorno dalla loro riscossione».

     E' soppresso il nono comma dello stesso articolo 42.

 

     Art. 13.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 14.

     L'articolo 52 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è soppresso.

 

     Art. 15.

     Nel primo comma dell'articolo 55 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 le parole «a 90 giorni» sono sostituite dalle parole «entro 90 giorni».

     Nel quinto comma del medesimo articolo 55, dopo le parole «solo per le minute spese di economato» vengono aggiunte le parole «e per i servizi di economato».

 

     Art. 16.

     Nel secondo comma dell'articolo 60 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 la disposizione inserita alla lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) commutazione in assegno circolare, non trasferibile, dell'Istituto Tesoriere a favore del creditore da spedire al richiedente con spese a suo carico mediante piego postale ordinario se l'importo non superiore a L. 100.000 ed in piego raccomandato con avviso di ricevimento se d'importo superiore»;

     Dopo il secondo comma è inserito il seguente:

     (Omissis) [7].

     L'ultimo comma è soppresso.

 

     Art. 17.

     Nel secondo comma dell'articolo 62 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 sono soppresse le parole «la firma sui titoli di pagamento, nonché sugli adempimenti di cui al successivo articolo 139, deve essere sempre congiunta tra un membro dell'ufficio di direzione ed il responsabile di singola unità operativa o di centri di costo».

 

     Art. 18.

     Nell'articolo 67 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 il settimo comma è soppresso e l'ultimo comma è inserito dopo il quarto.

 

     Art. 19.

     All'articolo 72 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è soppresso l'inciso «da parte dei competenti uffici dei Comuni associati interessati».

 

     Art. 20.

     (Omissis) [8].

 

     Art. 21.

     Nell'ultimo comma dell'articolo 77 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 la parola «6a» è sostituita dalla parola «3a».

 

     Artt. 22. - 26.

     (Omissis) [9].

 

     Art. 27.

     Nel secondo comma dell'articolo 86 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è soppresso alla lettera a) l'inciso successivo alla parola «economo».

 

     Art. 28.

     E' soppresso il secondo comma dell'articolo 96 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19.

 

     Art. 29.

     Nel terzo comma dell'articolo 99 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 le parole «la gara è dichiarata deserta» sono sostituite dalle parole «la gara può essere dichiarata deserta».

 

     Art. 30.

     Nel primo comma dell'articolo 102 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 il punto 1) è sostituito dal seguente:

     «1) quando l'asta pubblica o la licitazione privata siano andate deserte o si abbiano fondati motivi per ritenere che, ove si sperimentassero, andrebbero deserte» .

     Nello stesso primo comma il punto 9) è sostituito dal seguente:

     «9) quando trattasi di contratti di importo non superiore a quello annualmente stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale, con l'esclusione dei casi in cui detti contratti rappresentino ripetizione, frazionamento, completamento o ampliamento di precedenti lavori, forniture o servizi. In tali casi le opere, le forniture ed i lavori di eguale natura devono formare oggetto di un unico contratto senza artificiali separazioni e, qualora si tratti di spesa continuativa, l'ammontare del contratto è dato dalla ragione composta del prezzo e della durata di esso».

     Nel secondo comma sono soppresse le seguenti parole:

     «e siano pervenute non meno di due offerte nei casi previsti dai precedenti punti 1) e 5) e non meno di tre offerte nel caso previsto al punto 9)».

 

     Art. 31.

     (Omissis) [1]0.

 

     Art. 32.

     Nel quarto comma dell'articolo 110 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è soppresso l'inciso «sentita la competente commissione consiliare».

 

     Art. 33.

     (Omissis) [1]1.

 

     Art. 34.

     All'articolo 113 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 sono aggiunte le seguenti disposizioni:

     «l) acquisto di generi alimentari;

     m) acquisto di prodotti farmaceutici ed altro materiale sanitario».

 

     Art. 35.

     Nel primo comma dell'articolo 115 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 alla lettera e) sono aggiunte le parole «del tesoriere» e la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) i giornali delle casse economali».

 

     Art. 36.

     Nel primo comma dell'articolo 116 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 sono inserite alla lettera e), dopo la locuzione «specie di» le parole «materiale bibliografico».

 

     Art. 37.

     E' soppresso il secondo comma dell'articolo 121 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19.

 

     Artt. 38. - 40.

     (Omissis) [1]2.

 

     Art. 41.

     E' soppresso il secondo comma dell'articolo 129 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19.

 

     Art. 42.

     Il titolo dell'articolo 131 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è sostituito dal titolo «Responsabilità per altri danni».

 

     Art. 43.

     (Omissis) [1]3.

 

CAPO II

Modificazioni alla legge regionale 23 giugno 1980, n. 14

 

     Art. 44.

     (Omissis) [1]4.

 

CAPO III

Modificazioni alla legge regionale 6 novembre 1981, n. 74

Norme per la valorizzazione del volontariato

 

     Art. 45.

     (Omissis) [1]5.

 

CAPO IV

Modificazioni alla legge regionale 13 luglio 1981, n. 43

   Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità

pubblica

 

     Art. 46.

     Nel secondo comma dell'articolo 28 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 le parole «dal Direttore regionale dell'igiene e della sanità, in veste di Presidente;» sono sostituite dalle parole «dal Direttore regionale dell'igiene e della sanità, o, per sua delega, da un funzionario preposto ad un Servizio della Direzione regionale dell'igiene e della sanità in veste di Presidente;».

 

     Art. 47.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Norma sostitutiva del secondo e del terzo comma dell'art. 10 della L.R. 24 giugno 1980, n. 19.

[2] Norma sostitutiva dell'art. 23 della L.R. 24 giugno 1980, n. 19.

[3] Norme sostitutive degli artt. 25, 26 e 27 della L.R. 24 giugno 1980, n. 19.

[4] Testo inserito nella legge originale.

[5] Norma sostitutiva dell'art. 33 della L.R. 24 giugno 1980, n. 19.

[6] Norma sostitutiva del secondo comma dell'art. 48 della L.R. 24 giugno 1980, n. 19.

[7] Inserito nella legge originaria.

[8] Norma sostitutiva del terzo comma dell'art. 76 della L.R. 24 giugno 1980, n. 19.

[9] Norme sostitutive degli artt. 81, 82 e 83, e aggiuntive degli artt. 81 bis, 83 e 83 ter alla L.R. 24 giugno 1980, n. 19.

[1]10 Norma sostitutiva del primo comma dell'art. 104 della L.R. 24 giugno 1980, n. 19.

[1]11 Norma sostitutiva dell'ultimo comma dell'art. 112 della L.R. 24 giugno 1980, n. 19.

[1]12 Norme modificative degli artt. 125, 126 e 127 della L.R. 24 giugno 1980, n. 19.

[1]13 Norma modificativa dell'art. 137 della L.R. 24 giugno 1980, n. 19.

[1]14 Norma sostitutiva delle lettere e) ed f) dell'art. 10 della L.R. 23 giugno 1980, n. 14.

[1]15 Norma integrativa dell'art. 12 della L.R. 6 novembre 1981, n. 74.