Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.2 enti ed organi sanitari |
Data: | 08/04/1982 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. Sono soggette al controllo della Commissione regionale di controllo le deliberazioni degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico forniti di personalità di diritto pubblico che [...] |
Art. 2. Nulla è innovato per quanto concerne l'esercizio, da parte della Regione, del controllo sulla attività assistenziale svolta dai predetti Istituti, secondo quanto stabilito dal primo comma [...] |
Art. 3. Il parere sulle deliberazioni in materia assistenziale, adottate in deroga alle disposizioni regionali, secondo la previsione del secondo comma dell'articolo 19 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. [...] |
Art. 4. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 5.2.41 - Legge Regionale 8 aprile 1982, n. 24. [1]
Controllo sugli atti degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico aventi sede nel territorio regionale.
(B.U. 8 aprile 1982, n. 37).
Sono soggette al controllo della Commissione regionale di controllo le deliberazioni degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico forniti di personalità di diritto pubblico che riguardano le materie di cui ai punti 5) - 6) - 7) - 8) e 9) dell'articolo 16 del
Per tutto quanto attiene ai casi, modi e termini del controllo sui singoli atti si osserveranno le disposizioni della
L'invio al Ministero della Sanità di copia delle deliberazioni e dei provvedimenti di controllo intervenuti sulle stesse sarà effettuato a cura e spese degli Istituti interessati.
Nulla è innovato per quanto concerne l'esercizio, da parte della Regione, del controllo sulla attività assistenziale svolta dai predetti Istituti, secondo quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 19 del
Il parere sulle deliberazioni in materia assistenziale, adottate in deroga alle disposizioni regionali, secondo la previsione del secondo comma dell'articolo 19 del
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato a seguito dell'entrata in vigore della