Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.2 enti ed organi sanitari |
Data: | 29/03/1982 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. unico. Il personale di ruolo con qualifica di infermiere generico e infermiere psichiatrico che acquisisce il diploma di infermiere professionale a seguito della frequenza ai corsi di riqualificazione [...] |
§ 5.2.40 - Legge Regionale 29 marzo 1982, n. 19. [1]
Nuovo inquadramento degli infermieri generici e psichiatrici di ruolo delle unità locali dei servizi sanitari e socio-assistenziali che abbiano conseguito il diploma di infermiere professionale ex lege n. 243 del 3 giugno 1980.
(B.U. 30 marzo 1982, n. 32).
Il personale di ruolo con qualifica di infermiere generico e infermiere psichiatrico che acquisisce il diploma di infermiere professionale a seguito della frequenza ai corsi di riqualificazione straordinaria ex lege n. 243 del 3 giugno 1980, è inquadrato nel posto di infermiere professionale.
Ai fini di cui al precedente comma le unità sanitarie locali interessate provvedono tempestivamente e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di svolgimento degli esami di Stato a deliberare la trasformazione dei posti ricoperti dal personale di cui al primo comma ed al contestuale inquadramento degli stessi nei nuovi posti.
[1] Abrogata dall'art. 1 della