§ 5.1.77 - L.R. 3 dicembre 2009, n. 21.
Norme urgenti per l'attività di ricerca e conduzione di studi clinici.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:03/12/2009
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all' articolo 6 della legge regionale 10/2007)


§ 5.1.77 - L.R. 3 dicembre 2009, n. 21.

Norme urgenti per l'attività di ricerca e conduzione di studi clinici.

(B.U. 9 dicembre 2009, n. 49)

 

Art. 1. (Modifiche all' articolo 6 della legge regionale 10/2007)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 16 maggio 2007, n. 10 (Disposizioni in materia di valorizzazione nell'ambito del Servizio sanitario regionale delle professioni sanitarie e della professione di assistente sociale, in materia di ricerca e conduzione di studi clinici, nonchè in materia di personale operante nel sistema integrato di interventi e servizi sociali), è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di promuovere e qualificare l'attività di ricerca e conduzione degli studi clinici, in via sperimentale, fino alla definizione nella categoria e nel profilo professionale in sede di contrattazione collettiva nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende sanitarie regionali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici possono individuare personale già in servizio o già assunto con rapporti di lavoro a tempo determinato, ovvero assumere personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con l'incarico di raccogliere, gestire e archiviare i dati relativi agli studi clinici effettuati e di verificare la loro attendibilità.».

2. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 10/2007 è sostituito dal seguente:

«3. Le aziende sanitarie regionali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici individuano ovvero assumono il personale di cui al comma 1 su richiesta del responsabile della struttura operativa interessata, previa valutazione del numero e della rilevanza degli studi clinici osservazionali e/o di fase tre gestiti nel triennio precedente, anche con riferimento all'impatto economico e clinico dei farmaci utilizzati, nonchè dei proventi derivanti dall'attività di ricerca clinica. Le linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale, adottate con deliberazione della Giunta regionale, possono determinare particolari indicazioni operative in relazione all'applicazione del presente comma.».

3. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 10/2007 è sostituito dal seguente:

«4. L'assunzione di personale esterno avviene con concorso per titoli ed esami.».