§ 4.10.180 - Legge Regionale 13 agosto 1990, n. 32.
Ulteriore rifinanziamento dell'articolo 27: primo e secondo comma, e dell'articolo 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:13/08/1990
Numero:32


Sommario
Art. 1.      1. Per gli oneri derivanti dalla concessione di contributi in conto interessi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 27 e dell'articolo 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, [...]
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.180 - Legge Regionale 13 agosto 1990, n. 32. [1]

Ulteriore rifinanziamento dell'articolo 27: primo e secondo comma, e dell'articolo 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti interventi regionali in conto interessi per la riparazione di edifici danneggiati dagli eventi sismici.

(B.U. 14 agosto 1990, n. 99).

 

Art. 1.

     1. Per gli oneri derivanti dalla concessione di contributi in conto interessi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 27 e dell'articolo 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell'anno 1990, il limite di impegno di lire 500 milioni.

     2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.

     3. L'onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 8656 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e de; bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.500 milioni per gli anni dal 1990 al 1992, di cui lire 500 milioni per l'anno 1990.

     4. Al predetto onere di lire 1.500 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8960 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato» del precitato tato di previsione.

     5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     6. Sul precitato capitolo 8656 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.