§ 4.10.161 - Legge Regionale 22 dicembre 1986, n. 58.
Proroga per l'anno 1987 della conferibilità degli incarichi a tempo pieno per l'opera di ricostruzione ad amministratori comunali del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:22/12/1986
Numero:58


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni contenute nell'articolo 1 - primo comma - della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 5, già prorogate per l'anno 1986 dalla legge regionale 22 gennaio 1986, n. 4, sono [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.161 - Legge Regionale 22 dicembre 1986, n. 58. [1]

Proroga per l'anno 1987 della conferibilità degli incarichi a tempo pieno per l'opera di ricostruzione ad amministratori comunali del Friuli terremotato.

(B.U. 22 dicembre 1986, n. 131).

 

Art. 1.

     Le disposizioni contenute nell'articolo 1 - primo comma - della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 5, già prorogate per l'anno 1986 dalla legge regionale 22 gennaio 1986, n. 4, sono ulteriormente prorogate sino al 31 dicembre 1987.

     L'incarico di dedicarsi a tempo pieno alle cure della ricostruzione è conferito dal consiglio comunale in seduta pubblica mediante deliberazione da adottarsi a scrutinio segreto.

 

     Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.