§ 4.10.104 - Legge Regionale 21 dicembre 1981, n. 88.
Rifinaziamento dell'articolo 1 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 8, concernente interventi integrativi della Regione per la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:21/12/1981
Numero:88


Sommario
Art. 1.      Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3, come integrato dall'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 1979, n. 66, successivamente sostituito [...]
Art. 2.      L'articolo 2, terzo comma, della legge regionale 7 maggio 1981, n. 23, viene modificato nel senso che all'onere di 300 milioni per il piano, relativo all'esercizio 1982, si provvede mediante [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.104 - Legge Regionale 21 dicembre 1981, n. 88.

Rifinaziamento dell'articolo 1 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 8, concernente interventi integrativi della Regione per la ripresa economica delle zone colpite dagli eventi sismici e sistemazione della copertura finanziaria prevista dall'articolo 2 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 23.

(B.U. 22 dicembre 1981, n. 131).

 

Art. 1.

     Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3, come integrato dall'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 1979, n. 66, successivamente sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 1.670 milioni per l'esercizio

1981.

     La predetta spesa di lire 1.670 milioni fa carico al capitolo 5581 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.670 milioni per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere di lire 1.670 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli- Venezia Giulia» del precitato stato di previsione.

 

     Art. 2.

     L'articolo 2, terzo comma, della legge regionale 7 maggio 1981, n. 23, viene modificato nel senso che all'onere di 300 milioni per il piano, relativo all'esercizio 1982, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 «Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia» dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983, anzichè mediante prelevamento dal capitolo 6991 della quota di pari importo non utilizzata al 31 dicembre 1980, e trasferita ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59 e successive modificazioni

 

     Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.