| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Friuli Venezia Giulia | 
| Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio | 
| Capitolo: | 4.10 calamità naturali | 
| Data: | 10/12/1981 | 
| Numero: | 81 | 
| Sommario | 
| Art. 1. A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 40 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, le spese previste dagli articoli 8, 10 e 14, secondo comma, della legge regionale 20 giugno [...] | 
| Art. 2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 della legge regionale 11 febbraio 1981, n. 8, fanno carico al capitolo 8324 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per [...] | 
| Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. | 
§ 4.10.103 - Legge Regionale 10 dicembre 1981, n. 81.
Modifiche ed integrazioni di norme finanziarie riguardanti interventi nelle zone terremotate.
(B.U. 11 dicembre 1981, n. 124).
     A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 40 della 
     Di conseguenza, la denominazione del capitolo 6029 del più volte citato stato di previsione viene così modificata: «Finanziamenti, per la parte di spesa ammessa a contributo dello Stato e non coperta, degli interventi sui beni riconosciuti di interesse artistico e storico finanziati dallo Stato nelle zone terremotate ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, del 
     Sul citato capitolo 6029, tuttavia, faranno carico le operazioni relative alla gestione dei residui e degli impegni conseguenti agli interventi effettuati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli articoli 8, 10 e 14 della 
     Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 della 
     In relazione al disposto del citato articolo 4 della 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.