Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.10 calamità naturali |
Data: | 02/09/1980 |
Numero: | 46 |
Sommario |
Art. 1. In via d'interpretazione autentica, all'articolo 10, secondo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, fra le opere pubbliche cui può provvedere la Segreteria Generale Straordinaria, [...] |
Art. 2. In aggiunta alle opere di cui agli articoli 10, primo comma, e 28 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, la Segreteria Generale Straordinaria può provvedere: |
Art. 3. Agli effetti delle modalità di aggiudicazione, secondo quanto previsto all'articolo 41 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, gli interventi richiamati negli articoli 10 e 28 della legge regionale 4 [...] |
Art. 4. (Omissis) |
Art. 5. In deroga all'articolo 12 della legge sulla contabilità generale dello Stato, per gli appalti delle opere di cui agli articoli 10 e 28 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 e 1 e 2 della [...] |
Art. 6. (Omissis) |
Art. 7. Nel caso di delega conferita al Comune ai sensi dell'articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, alla progettazione delle [...] |
Art. 8. |
Art. 9. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, come modificato dal precedente articolo 8 della presente legge, faranno carico al capitolo 456 [...] |
Art. 10. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione; limitatamente agli articoli 2, 3, 4 e 5 ha effetto a far tempo dal 22 febbraio 1980. |
§ 4.10.89 - Legge Regionale 2 settembre 1980, n. 46.
Norme aggiuntive e di attuazione degli articoli 10, 11 e 28 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.
(B.U. 2 settembre 1980, n. 90).
In via d'interpretazione autentica, all'articolo 10, secondo comma, della
In aggiunta alle opere di cui agli articoli 10, primo comma, e 28 della
a) sempre su richiesta dei Comuni e con le stesse modalità, all'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dall'articolo 26, primo comma, della
b) su richiesta delle Comunità montane e della Comunità collinare e con le stesse modalità, all'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, di cui al combinato disposto degli articoli 75, primo comma, e 76, primo comma, della citata
c) su richiesta dei Comuni, delle Comunità montane e collinare e con le stesse modalità, alla progettazione ed esecuzione di tutte le altre opere ed interventi comunque previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni [1].
Per tali interventi saranno disposte aperture di credito a favore del Segretario Generale Straordinario, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Agli effetti delle modalità di aggiudicazione, secondo quanto previsto all'articolo 41 del
(Omissis) [2].
In deroga all'articolo 12 della legge sulla contabilità generale dello Stato, per gli appalti delle opere di cui agli articoli 10 e 28 della
Ai fini del recupero delle anticipazioni, di cui al precedente comma, saranno effettuate sugli acconti trattenute di entità proporzionale alle anticipazioni medesime. Le eventuali somme residue da recuperare saranno trattenute integralmente in sede di liquidazione del saldo contrattuale.
In deroga all'articolo 14 della
(Omissis) [4].
Nel caso di delega conferita al Comune ai sensi dell'articolo 42, ottavo comma, della
(Omissis) [7].
Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione; limitatamente agli articoli 2, 3, 4 e 5 ha effetto a far tempo dal 22 febbraio 1980.
[1] Lettera aggiunta dall'art. 1 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 10 della
[3] Comma così modificato dall'art. 5 della
[4] Norma sostitutiva del primo comma dell'art. 11 della
[5] Vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 2 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[7] Norma sostitutiva del primo comma dell'art. 2 della