§ 4.10.67 - Legge Regionale 7 aprile 1979, n. 14.
Disposizioni riguardanti amministratori locali di enti impegnati nell'opera di ricostruzione del Friuli.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:07/04/1979
Numero:14


Sommario
Art. 1.      Per potenziare ed agevolare ulteriormente l'attività di ricostruzione e di ripristino nelle zone del Friuli devastate dai sommovimenti tellurici dell'anno 1976, in una visione di collaborazione [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      Nel primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 13 luglio 1976, n. 31, come successivamente integrata e modificata dalle leggi regionali 5 marzo 1977, n. 12, 26 luglio 1977, n. 42 e 23 [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.67 - Legge Regionale 7 aprile 1979, n. 14.

Disposizioni riguardanti amministratori locali di enti impegnati nell'opera di ricostruzione del Friuli.

(B.U. 7 aprile 1979, n. 39).

 

Art. 1.

     Per potenziare ed agevolare ulteriormente l'attività di ricostruzione e di ripristino nelle zone del Friuli devastate dai sommovimenti tellurici dell'anno 1976, in una visione di collaborazione assidua ed armonica e di partecipazione fattiva e responsabile fra tutte le componenti della collettività regionale, vengono apprestate le provvidenze ed agevolazioni di cui agli articoli seguenti.

     In dette disposizioni viene tenuto conto adeguatamente dei maggiori compiti che, per il conseguimento delle cennate finalità, vengono a gravare sugli uffici dell'Amministrazione regionale, delle Amministrazioni provinciali del Friuli, delle Comunità montane e collinare e dei Comuni colpiti dal sisma.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     Nel primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 13 luglio 1976, n. 31, come successivamente integrata e modificata dalle leggi regionali 5 marzo 1977, n. 12, 26 luglio 1977, n. 42 e 23 dicembre 1977, n. 62, le parole «per l'esercizio finanziario 1977» sono sostituite con «per l'esercizio finanziario cui l'affidamento o la proroga dell'incarico si riferisce» e le parole «sesto comma dell'articolo 1» sono sostituite con quelle di «settimo comma dell'articolo 1» [2].

 

     Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Norma sostitutiva del settimo comma dell'art. 1 della L.R. 13 luglio 1976, n. 31, mediante introduzione di ulteriori due commi.

[2] Modifiche già introdotte nel testo della legge originaria.