Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.10 calamità naturali |
Data: | 19/12/1977 |
Numero: | 60 |
Sommario |
Art. 1. La somma di lire 78.550.000 affluita dal Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli- Venezia Giulia da parte dell'Unione Nazionale Comuni [...] |
Art. 2. L'intervento di cui al precedente art. 1 è urgente ed indilazionabile ai sensi dell'art. 1, lettera g) della legge 8 agosto 1977, n. 546. |
§ 4.10.49 - Legge Regionale 19 dicembre 1977, n. 60. [1]
Assegnazioni alle Comunità montane colpite dagli eventi tellurici del 1976 dei fondi a tal fine devoluti da parte dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (U.N.C.C.E.M.).
(B.U. 22 dicembre 1977, n. 114).
La somma di lire 78.550.000 affluita dal Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli- Venezia Giulia da parte dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (U.N.C.C.E.M.) viene ripartita a favore delle Comunità Montane costituite prevalentemente dai Comuni indicati dagli articoli 1 e 20 del
L'intervento di cui al precedente art. 1 è urgente ed indilazionabile ai sensi dell'art. 1, lettera g) della
Per le finalità di cui al medesimo art. 1 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio 1977, la spesa di lire 78.550.000.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 è istituito al Titolo I Sezione I - Rubrica n. 4 - Categoria IV - il capitolo 457 con la denominazione: «Contributo straordinario alle Comunità montane per le spese sostenute in conseguenza degli eventi tellurici del 1976» e con lo stanziamento di lire 78.550.000 per l'esercizio 1977.
All'onere di lire 78.550.000 i fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione della spesa.
[1] Abrogata dall'art. 1 della