Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.10 calamità naturali |
Data: | 19/08/1971 |
Numero: | 39 |
Sommario |
Art. 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico l'onere finanziario relativo alle somme che, in base all'articolo 1 del D.L. 12 aprile 1948, n. 1010, nella misura del 35% [...] |
Art. 2. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 4.10.13 - Legge Regionale 19 agosto 1971, n. 39. [1]
Rimborso allo Stato di spese per lavori di carattere urgente ed inderogabile su edifici danneggiati da eventi calamitosi.
(B.U. 27 agosto 1971, n. 31).
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico l'onere finanziario relativo alle somme che, in base all'articolo 1 del
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 è istituito al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 3 - Categoria III il capitolo 99 con la denominazione: «Rimborso allo Stato di spese per lavori urgenti ed inderogabili su edifici danneggiati da eventi calamitosi» e con lo stanziamento di lire 14 milioni, cui si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1969 con l'articolo 8 della
La spesa di cui al primo comma del presente articolo, previsto in lire 14 milioni, fa carico al sopracitato capitolo 99.
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
[1] Abrogata dall'art. 1 della