§ 4.9.11 - Legge Regionale 23 giugno 1983, n. 69.
Norme di attuazione dell'articolo 7 della legge 11 novembre 1982, n. 828, concernente gli interventi connessi alla realizzazione dello [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.9 traffici, porti ed attività emporiali
Data:23/06/1983
Numero:69


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale provvede all'attuazione degli interventi previsti e finanziati dall'articolo 7 della legge 11 novembre 1982, n. 828, sulla base di programmi elaborati [...]
Art. 2.      Le Amministrazioni comunali di Cervignano del Friuli e di Bagnaria Arsa deliberano i rispettivi programmi di utilizzo dei fondi per l'attuazione delle opere e degli interventi di cui al terzo [...]
Art. 3.      Alla progettazione esecutiva delle opere e degli interventi di cui al secondo comma dell'articolo 1 provvede l'Amministrazione regionale tramite la Direzione regionale della viabilità, dei [...]
Art. 4.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli Enti locali indicati nel precedente articolo 1 le somme necessarie alla realizzazione dei programmi ivi previsti.
Art. 5.      Per le finalità previste dal precedente articolo 4, è autorizzata la spesa, sia in termini di competenza che di cassa, di lire 10.000 milioni per l'esercizio 1983.


§ 4.9.11 - Legge Regionale 23 giugno 1983, n. 69. [1]

Norme di attuazione dell'articolo 7 della legge 11 novembre 1982, n. 828, concernente gli interventi connessi alla realizzazione dello scalo ferroviario di Cervignano del Friuli.

(B.U. 24 giugno 1983, n. 71).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale provvede all'attuazione degli interventi previsti e finanziati dall'articolo 7 della legge 11 novembre 1982, n. 828, sulla base di programmi elaborati dall'Amministrazione provinciale di Udine, dal Comune di Cervignano del Friuli e dal Comune di Bagnaria Arsa.

     Il programma elaborato dall'Amministrazione provinciale di Udine riguarda opere ed interventi finalizzati ad un equilibrato assetto urbanistico e alla tutela ambientale del territorio interessato alla realizzazione dello scalo merci ferroviario di Cervignano del Friuli, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione provinciale medesima, sentiti gli Enti locali interessati, fino alla concorrenza dell'importo di lire 2.000 milioni.

     I programmi elaborati dai Comuni di cui al primo comma comprendono opere ed interventi di natura e competenza comunali, da realizzarsi a cura delle Amministrazioni comunali di Cervignano del Friuli, fino alla concorrenza di lire 6.000 milioni e, rispettivamente, dell'Amministrazione comunale di Bagnaria Arsa, fino alla concorrenza di lire 2.000 milioni.

 

     Art. 2.

     Le Amministrazioni comunali di Cervignano del Friuli e di Bagnaria Arsa deliberano i rispettivi programmi di utilizzo dei fondi per l'attuazione delle opere e degli interventi di cui al terzo comma dell'articolo 1 e li inoltrano all'Amministrazione provinciale di Udine.

     L'Amministrazione provinciale di Udine provvede, entro 45 giorni dal ricevimento delle proposte, ad approvare, anche ai fini del coordinamento, i programmi comunali e ad inoltrare gli stessi all'Amministrazione regionale tramite la Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali.

     L'Amministrazione provinciale di Udine delibera il programma di sua competenza previsto all'articolo 1 e lo inoltra all'Amministrazione regionale tramite la Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali.

     Entro i successivi 60 giorni, la Giunta regionale provvede all'approvazione dei programmi attuativi delle opere e degli interventi.

     Eventuali modifiche dei programmi attuativi avvengono con le medesime procedure ovvero per iniziativa dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 3.

     Alla progettazione esecutiva delle opere e degli interventi di cui al secondo comma dell'articolo 1 provvede l'Amministrazione regionale tramite la Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali; all'esecuzione delle stesse provvede l'Amministrazione provinciale di Udine, sotto l'alta sorveglianza dell'Amministrazione regionale, sentiti i competenti organi delle Ferrovie dello Stato.

     Alla progettazione ed all'esecuzione delle opere e degli interventi di cui al terzo comma dell'articolo 1 provvedono direttamente le Amministrazioni comunali di Cervignano del Friuli e di Bagnaria Arsa, secondo le rispettive competenze.

 

     Art. 4.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli Enti locali indicati nel precedente articolo 1 le somme necessarie alla realizzazione dei programmi ivi previsti.

     L'erogazione dei finanziamenti viene effettuata in un'unica soluzione ed in via anticipata, nel rispetto dei limiti previsti dal citato articolo 1.

     Gli Enti locali assegnatari dei finanziamenti sono tenuti, a pena di decadenza dei finanziamenti stessi, con conseguente obbligo di restituzione delle somme introitate, a presentare il rendiconto relativo all'impiego del finanziamento entro il termine stabilito dal provvedimento di assegnazione.

 

     Art. 5.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 4, è autorizzata la spesa, sia in termini di competenza che di cassa, di lire 10.000 milioni per l'esercizio 1983.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Direzione regionale viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - Categoria XI - il capitolo 5600 con la denominazione: «Finanziamento straordinario a favore degli Enti locali per le esigenze urbanistiche e dei servizi sociali, connesse alla costruzione dello scalo ferroviario di Cervignano del Friuli» e con lo stanziamento, sia in termini di competenza che di cassa, di lire 10.000 milioni per l'esercizio 1983, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 7002 del precitato stato di previsione della spesa.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.