Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.9 traffici, porti ed attività emporiali |
Data: | 27/10/1979 |
Numero: | 59 |
Sommario |
Art. 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a garantire mediante fidejussione sussidiaria i mutui che l'Ente autonomo del porto di Trieste stipulerà con istituti autorizzati per le finalità di cui [...] |
Art. 2. L'eventuale spesa derivante dall'applicazione della presente legge, farà capo al capitolo 6851 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1979, il [...] |
§ 4.9.6 - Legge Regionale 27 ottobre 1979, n. 59. [1]
Garanzia fidejussoria a favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste.
(B.U. 29 ottobre 1979, n. 117).
L'Amministrazione regionale è autorizzata a garantire mediante fidejussione sussidiaria i mutui che l'Ente autonomo del porto di Trieste stipulerà con istituti autorizzati per le finalità di cui all'art. 4 del
La garanzia viene disposta con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con quello dell'industria e commercio nel limite dell'ammontare dei contributi annui dello Stato di cui al precitato art. 4 del
L'eventuale spesa derivante dall'applicazione della presente legge, farà capo al capitolo 6851 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1979, il quale presenta sufficiente disponibilità.
[1] Abrogata dall'art. 1 della