§ 4.2.55 - Legge Regionale 3 giugno 1981, n. 30.
Integrazione e rifinanziamento della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 riguardante interventi regionali nel settore delle opere [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 opere pubbliche
Data:03/06/1981
Numero:30


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi previsti dall'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 anche ai Consorzi previsti dall'articolo 6, secondo [...]
Art. 2.      Per le finalità di cui all'articolo 2, secondo e terzo comma, della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, è autorizzata la spesa di lire 35 milioni per l'esercizio 1981.
Art. 3.      Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e dal precedente articolo 1, è autorizzato, in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1983, un [...]
Art. 4.      Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa [...]
Art. 5.      Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata, per l'esercizio 1981, l'ulteriore spesa di lire [...]
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.2.55 - Legge Regionale 3 giugno 1981, n. 30.

Integrazione e rifinanziamento della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 riguardante interventi regionali nel settore delle opere igienico- sanitarie.

(B.U. 3 giugno 1981, n. 63).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi previsti dall'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 anche ai Consorzi previsti dall'articolo 6, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive integrazioni e modificazioni e dall'articolo 5, secondo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, purché vi partecipi un ente pubblico.

 

     Art. 2.

     Per le finalità di cui all'articolo 2, secondo e terzo comma, della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, è autorizzata la spesa di lire 35 milioni per l'esercizio 1981.

     Per gli oneri previsti dal precedente comma nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziano 1981, viene istituito al Titolo II - Sezione IV

- Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8342 con la denominazione:

«Finanziamenti di studi per l'individuazione degli ambiti territoriali su

cui è tecnicamente ed economicamente opportuno intervenire con progetti

unitari ed in forma consorziata e spese per l'elaborazione dei progetti di

massima e di studi di fattibilità delle opere e degli impianti di cui

all'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68» e con lo

stanziamento di lire 35 milioni per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere di lire 35 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 6851 dello stato di previsione della spesa del piano e del bilancio citati, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

 

     Art. 3.

     Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e dal precedente articolo 1, è autorizzato, in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1983, un limite d'impegno di lire 1.000 milioni [1].

     Le annualità relative fanno carico ai diversi esercizi come segue:

 

 

esercizio 1981                   Lire 1.000 milioni

esercizio 1982                   Lire 2.000 milioni

esercizi dal 1983 al 2000        Lire 3.000 milioni

esercizio 2001                   Lire 2.000 milioni

esercizio 2002                   Lire 1.000 milioni

 

 

     L'onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.000 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981, fa carico al capitolo 8343 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 6.000 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio 1981.

     All'onere complessivo di lire 6.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al

 

capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario

per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio 1981 (Rubrica n.

3 - Partita n. 22 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio

medesimi).

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

     In relazione al disposto del precedente articolo 1, la denominazione del capitolo 8343 dello stato di previsione della spesa del piano e del bilancio citati viene così modificata: «Contributi annui costanti ai Comuni, loro Consorzi ed alle Comunità montane, nonché agli altri Consorzi previsti dall'articolo 6, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive integrazioni e modificazioni e dall'articolo 5, secondo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, per la realizzazione delle opere pubbliche indicate dall'articolo 3 della legge regionale n. 68 del 29 dicembre 1976».

 

     Art. 4.

     Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 8.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio 1981.

     Gli oneri previsti dal precedente comma fanno carico al capitolo 8344 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 8.000 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere complessivo di lire 8.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 21 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

     In relazione al disposto del precedente articolo 1, la denominazione del capitolo 8344 dello stato di previsione della spesa del piano e del bilancio citati viene così modificata: «Contributi una tantum ai Comuni, loro Consorzi, ed alle Comunità montane, nonché agli altri Consorzi previsti dall'articolo 6, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive integrazioni e modificazioni, e dall'articolo 5, secondo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, per le opere indicate dall'articolo 3 della legge regionale n. 68 del 29 dicembre 1976».

 

     Art. 5.

     Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata, per l'esercizio 1981, l'ulteriore spesa di lire 4.000 milioni, da utilizzarsi per interventi urgenti, nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8372 con la denominazione: «Contributi una tantum ai Comuni, loro Consorzi, ed alle Comunità montane, nonché agli altri Consorzi previsti dall'articolo 6, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive integrazioni e modificazioni, e dall'articolo 5, secondo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, per le opere indicate dall'articolo 3 della legge regionale n. 68 del 29 dicembre 1976, da utilizzarsi per interventi urgenti nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546» e con lo stanziamento di lire 4.000 milioni per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere di lire 4.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 20 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Vedi l'estensione all'esercizio 1984 di cui all'art. 7 della L.R. 20 gennaio 1982, n. 11, nonché la revoca dell'impegno di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della L.R. 29 gennaio 1983, n. 14 e la riduzione di cui all'art. 38 della L.R. 20 giugno 1983, n. 64.