§ 4.2.27 - Legge Regionale 27 maggio 1974, n. 24.
Integrazione di contributi regionali già concessi per opere pubbliche, al fine di sopperire alle spese per revisione di prezzi contrattuali [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 opere pubbliche
Data:27/05/1974
Numero:24


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i contributi già concessi ai sensi degli artt. 4 e 10, III comma, della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modifiche ed [...]
Art. 2.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i contributi già concessi ai sensi degli artt. 4 e 10, III comma della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, e successive modifiche ed [...]
Art. 3.      Possono fruire del contributo integrativo di cui al precedente art. 2 anche le opere che risultano essere state appaltate successivamente al 1º gennaio 1973, quando i maggiori costi dovuti ad [...]
Art. 4.      Ai fini di conseguire le integrazioni di cui agli artt. 1, 2 e 3 che precedono, i benefici originariamente concessi sulla spesa ammissibile sono aumentati in proporzione all'entità dei maggiori [...]
Art. 5.      Quando l'integrazione si riferisca a contributi già concessi ai sensi dell'art. 10, III comma, della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 2 [...]
Art. 6.      A modifica di quanto stabilito dall'art. 13 della L.R. 22 agosto 1966, n. 23, la somministrazione agli Enti delegati dei fondi necessari per il versamento e l'erogazione dei contributi avviene [...]
Art. 7.      Per l'integrazione dei contributi una tantum come previsto dalla presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1974 la spesa di lire 2.000.000.000.
Art. 8.      Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 sono istituiti al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI i seguenti capitoli:


§ 4.2.27 - Legge Regionale 27 maggio 1974, n. 24.

Integrazione di contributi regionali già concessi per opere pubbliche, al fine di sopperire alle spese per revisione di prezzi contrattuali nonché per maggiori costi di progetto.

(B.U. 7 giugno 1974, n. 30).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i contributi già concessi ai sensi degli artt. 4 e 10, III comma, della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, dell'art. 2 della legge regionale 27 maggio 1970, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle leggi regionali 16 agosto 1971, n. 36 e 28 febbraio 1973, n. 15, al fine di sopperire ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali, eccedenti gli accantonamenti previsti in progetto a tale titolo.

     Le domande degli enti interessati dovranno essere presentate all'organo di cui al successivo art. 5 entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di adozione dell'elaborato revisionale; quando l'elaborato revisionale risulti adottato prima della data di entrata in vigore della presente legge, la domanda dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data medesima [1].

 

     Art. 2.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i contributi già concessi ai sensi degli artt. 4 e 10, III comma della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, e successive modifiche ed integrazioni, dell'art. 2 della legge regionale 27 maggio 1970, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle leggi regionali 16 agosto 1971, n. 36 e 28 febbraio 1973, n. 15, quando le opere non risultino ancora appaltate, al fine di sopperire ai maggiori costi derivanti dalla necessità di procedere ad appalti in aumento, oppure dalla necessità di un aggiornamento dei prezzi previsti dai progetti.

     Le domande degli enti interessati dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla data di esperimento di gara in aumento, quando questa abbia dato esito positivo; quando invece l'esperimento di gara in aumento è stato positivamente effettuato prima dell'entrata in vigore della presente legge, la domanda di ammissione al contributo integrativo dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Nel caso di risultato di gara deserta nonostante l'ammissione di offerte in aumento, l'ente interessato dovrà, entro 30 giorni dalla redazione del relativo verbale, deliberare la riapprovazione del progetto con prezzi aggiornati; la delibera suddetta dovrà contenere anche la domanda di ammissione al contributo integrativo di cui alla presente legge.

     In deroga agli artt. 55 e segg. della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, l'atto deliberativo suddetto è soggetto al solo controllo di legittimità ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3 [2].

 

     Art. 3.

     Possono fruire del contributo integrativo di cui al precedente art. 2 anche le opere che risultano essere state appaltate successivamente al 1º gennaio 1973, quando i maggiori costi dovuti ad appalti in aumento siano stati assunti dagli enti appaltanti, purché questi ne facciano richiesta entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4.

     Ai fini di conseguire le integrazioni di cui agli artt. 1, 2 e 3 che precedono, i benefici originariamente concessi sulla spesa ammissibile sono aumentati in proporzione all'entità dei maggiori oneri, entro i limiti dei fondi disponibili.

     I contributi di cui all'art. 1 non sono cumulabili con quelli concessi ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 71.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 5.

     Quando l'integrazione si riferisca a contributi già concessi ai sensi dell'art. 10, III comma, della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 2 della legge regionale 27 maggio 1970, n. 16 come successivamente modificata ed integrata, i provvedimenti di concessione previsti dalla presente legge sono emessi dall'Assessore dei lavori pubblici; quando sia stata rilasciata la delega per la concessione del contributo originario ai sensi dell'art. 13, II comma o dell'art. 17 bis, III comma della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, modificata ed integrata con legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, i provvedimenti sono emessi dallo stesso funzionario delegato; negli altri casi si applica l'art. 4 della citata legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni.

     La concessione del contributo è subordinata all'accertamento, da parte dell'organo competente di cui al precedente comma, nelle ipotesi di cui al II comma dell'art. 2, della congruità dell'aumento offerto e, nell'ipotesi di cui al III comma dello stesso articolo, sia dell'identità delle previsioni tecniche del progetto, sia della congruità dei prezzi aggiornati.

     I provvedimenti previsti dal presente articolo devono essere emessi entro 30 giorni dalla ricezione delle domande.

 

     Art. 6.

     A modifica di quanto stabilito dall'art. 13 della L.R. 22 agosto 1966, n. 23, la somministrazione agli Enti delegati dei fondi necessari per il versamento e l'erogazione dei contributi avviene d'ufficio con provvedimento dell'Assessore ai lavori pubblici in base alle risultanze dei piani annuali approvati dalla Giunta regionale, ai sensi del I comma dell'art. 7 della medesima L.R. 22 agosto 1966, n. 23.

     In modo analogo si procede per la somministrazione agli Enti delegati dei fondi necessari per l'attuazione della presente legge; a tale scopo la Giunta regionale determina la ripartizione fra gli stessi Enti delle disponibilità per la parte di rispettiva competenza.

     Gli Enti delegati rendono il conto a fine di ogni esercizio.

 

     Art. 7.

     Per l'integrazione dei contributi una tantum come previsto dalla presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1974 la spesa di lire 2.000.000.000.

     Per l'integrazione dei contributi pluriennali come previsto dalla presente legge è autorizzato nell'esercizio finanziario 1974 il limite d'impegno di lire 500.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1993 [4].

 

     Art. 8.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 sono istituiti al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI i seguenti capitoli:

     - cap. n. 5811 con la denominazione: «Integrazione di contributi una tantum già concessi ai sensi delle leggi regionali 22 agosto 1966, n. 23, 27 maggio 1970, n. 16, 16 agosto 1971, n. 36 e 28 febbraio 1973, n. 15, al fine di sopperire alle spese per revisione di prezzi contrattuali nonché per maggiori costi di progetto» e con lo stanziamento di lire 2 miliardi, cui si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo dell'avanzo accertato al 31 dicembre 1972 con l'art. 8 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 3;

     - cap. n. 5812 con la denominazione: «Integrazione di contributi pluriennali già concessi ai sensi delle leggi regionali 22 agosto 1966, n. 23, 27 maggio 1970, n. 16, 16 agosto 1971, n. 36 e 28 febbraio 1973, n. 15 al fine di sopperire alle spese per revisione di prezzi contrattuali nonché per maggiori costi di progetto» e con lo stanziamento di lire 500 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (400 milioni dalla Rubrica n. 9 e 100 milioni dalla Rubrica n. 2 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

     I precitati oneri di lire 2 miliardi e lire 500 milioni autorizzati con l'art. 7 della presente legge fanno carico, per l'esercizio finanziario 1974, rispettivamente ai capitoli 5811 e 5812.

     La spesa di lire 500 milioni conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1993 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

 

 


[1] Vedi anche articolo unico della L.R. 22 giugno 1976, n. 25.

[2] Vedi nota che precede.

[3] Comma modificativo dell'art. 3 della L.R. 30 dicembre 1971, n. 71.

[4] Vedi la riduzione del limite d'impegno di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della L.R. 7 marzo 1983, n. 20.