§ 4.2.21 - Legge Regionale 4 aprile 1972, n. 9.
Rifinanziamento della legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, come integrata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, concernente contributi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 opere pubbliche
Data:04/04/1972
Numero:9


Sommario
Art. 1.      Per gli scopi previsti dalla legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, come integrata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1972, un ulteriore limite [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.2.21 - Legge Regionale 4 aprile 1972, n. 9.

Rifinanziamento della legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, come integrata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, concernente contributi finanziari perequativi sui mutui contratti per l'esecuzione di opere pubbliche.

(B.U. 11 aprile 1972, n. 12).

 

Art. 1.

     Per gli scopi previsti dalla legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, come integrata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1972, un ulteriore limite di impegno di lire 150 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1991.

     L'onere di lire 150 milioni relativo all'annualità dell'esercizio finanziario 1972 fa carico al capitolo 571 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio medesimo, il cui stanziamento di lire 400 milioni viene elevato a lire 550 milioni mediante prelevamento dell'importo di lire 150 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 3 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

     La spesa di lire 150 milioni, conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1991, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.