Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.18 turismo ed industria alberghiera |
Data: | 08/08/1974 |
Numero: | 38 |
Sommario |
Art. 1. Per le finalità previste dalla legge regionale 19 febbraio 1969, n. 1, come modificata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 9, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 650 milioni. |
Art. 2. Per la concessione dei finanziamenti, di cui al Capo V della legge 27 novembre 1967, n. 26, a favore dell'Università di Trieste del Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti [...] |
Art. 3. Per la concessione dei contributi previsti dalla lettera d) dell'articolo 1 della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18, come modificata dalla legge regionale 29 marzo 1973, n. 22, è autorizzata [...] |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. Per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 60, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, l'ulteriore spesa di lire 125 milioni. |
Art. 7. Limitatamente alla spesa autorizzata dal precedente articolo 6, le relative domande di contributo debbono essere presentate entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge. |
Art. 8. Le spese autorizzate con gli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente legge, fanno carico rispettivamente ai capitoli 5505, 6811, 2256 e 6952 dello stato di previsione della spesa del bilancio [...] |
Art. 9. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, sono istituiti al Titolo II i [...] |
Art. 10. All'onere complessivo di lire 2.400 milioni, derivante dalla applicazione della presente legge, si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo dell'avanzo accertato al 31 dicembre [...] |
Art. 11. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 3.18.20 - Legge Regionale 8 agosto 1974, n. 38.
Finanziamenti straordinari per lo sviluppo delle attività economiche, sociali, culturali e turistiche della regione.
(B.U. 28 agosto 1974, n. 43).
CAPO I
Finanziamento dei lavori di completamento
del raccordo autostradale Villesse-Gorizia
Per le finalità previste dalla
L'Amministrazione regionale ha facoltà di anticipare una quota non superiore al 75 per cento del contributo concesso, da scomputare in sede di liquidazione finale.
CAPO II
Interventi particolari per lo sviluppo
dell'istruzione nella regione
Per la concessione dei finanziamenti, di cui al Capo V della
CAPO III
Interventi per opere ed infrastrutture
al servizio dei trasporti
Per la concessione dei contributi previsti dalla lettera d) dell'articolo 1 della
CAPO IV
Interventi per strade di interesse turistico
CAPO V
Sovvenzioni straordinarie agli
Enti provinciali del turismo
CAPO VI
Interventi per la formazione dei piani urbanistici
Per la concessione dei contributi previsti dalla
Limitatamente alla spesa autorizzata dal precedente articolo 6, le relative domande di contributo debbono essere presentate entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.
CAPO VII
Disposizioni finanziarie e finali
Le spese autorizzate con gli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente legge, fanno carico rispettivamente ai capitoli 5505, 6811, 2256 e 6952 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, i cui stanziamenti vengono elevati per gli importi autorizzati con gli articoli surrichiamati.
Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, sono istituiti al Titolo II i seguenti capitoli, cui fanno carico le rispettive spese autorizzate con i precitati articoli:
- Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 6735 con la denominazione: «Finanziamento dei lavori di completamento del raccordo autostradale Villesse-Gorizia» e con lo stanziamento di lire 650 milioni;
- Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 5158 con la denominazione: «Finanziamenti straordinari alla Università degli studi di Trieste e ad altri enti e istituzioni operanti nell'ambito della regione per lo sviluppo dell'istruzione» e con lo stanziamento di lire 800 milioni.
All'onere complessivo di lire 2.400 milioni, derivante dalla applicazione della presente legge, si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo dell'avanzo accertato al 31 dicembre 1972 con l'articolo 8 della
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 33 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 33 della