§ 3.17.28 - Legge Regionale 18 novembre 1987, n. 39.
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 1º giugno 1987, n. 15, concernente «Interventi regionali per la promozione di una cultura [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.17 istruzione e formazione professionale
Data:18/11/1987
Numero:39


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 3 della legge regionale 1º giugno 1987, n. 15, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. L'articolo 4 della legge regionale 1º giugno 1987, n. 15, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 1º giugno 1987, n. 15, è inserito il seguente:
Art. 4.      1. L'articolo 5 della legge regionale 1º giugno 1987, n. 15, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 1º giugno 1987, n. 15, è sostituito dal seguente:
Art. 6.      1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 1º giugno 1987, n. 15, è inserito il seguente:
Art. 7.  Norme transitorie.
Art. 8.  Norme finanziarie.
Art. 9.      1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 1º giugno 1987, n. 15, così come inserito con l'articolo 3 della presente legge, fanno carico al capitolo 6210 [...]
Art. 10.      1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 della legge regionale 1º giugno 1987, n. 15, così come sostituito con l'articolo 4 della presente legge, fanno carico al capitolo 6212 [...]


§ 3.17.28 - Legge Regionale 18 novembre 1987, n. 39.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 1º giugno 1987, n. 15, concernente «Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli».

(B.U. 19 novembre 1987, n. 140).

 

Art. 1.

     1. L'articolo 3 della legge regionale 1º giugno 1987, n. 15, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     1. L'articolo 4 della legge regionale 1º giugno 1987, n. 15, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 1º giugno 1987, n. 15, è inserito il seguente:

     (Omissis) [3].

 

     Art. 4.

     1. L'articolo 5 della legge regionale 1º giugno 1987, n. 15, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [4].

 

     Art. 5.

     1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 1º giugno 1987, n. 15, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [5].

 

     Art. 6.

     1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 1º giugno 1987, n. 15, è inserito il seguente:

     (Omissis) [6].

 

     Art. 7. Norme transitorie.

     1. Limitatamente all'anno 1987, le domande di concessione dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge regionale 1º giugno 1987, n. 15, così come modificato dall'articolo 1 della presente legge, dovranno pervenire alla Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Le iniziative finanziabili con la presente legge sono quelle realizzate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 1º giugno 1987, n. 15.

 

     Art. 8. Norme finanziarie.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 1º giugno 1987, n. 15, così come sostituito con l'articolo 1 della presente legge, fanno carico al capitolo 6211 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, il cui stanziamento complessivo è elevato di lire 654 milioni, suddivisi in ragione di lire 237 milioni per l'anno 1987, lire 217 milioni per l'anno 1988 e lire 200 milioni per l'anno 1989. Nella denominazione del precitato capitolo 6211, dopo la locuzione «organismi pubblici», è inserita la locuzione «Università».

     2. Al predetto onere di lire 654 milioni si fa fronte:

     a) per complessive lire 500 milioni, suddivisi in ragione di lire 150 milioni per l'anno 1987, lire 150 milioni per l'anno 1988 e lire 200 milioni per l'anno 1989, mediante storno dal capitolo 6209 del precitato stato di previsione;

     b) per lire 134 milioni, suddivisi in ragione di lire 67 milioni per l'anno 1987 e 67 milioni per l'anno 1988, mediante storno dal capitolo 6210 del medesimo stato di previsione;

     c) per le restanti lire 20 milioni, relativamente all'anno 1987, mediante storno dal capitolo 6212 del più volte citato stato di previsione.

     3. Lo stanziamento del precitato capitolo 6211 viene, altresì, impinguato in termini di cassa, di lire 237 milioni, cui si fa fronte mediante storno:

     a) per lire 150 milioni, dal capitolo 6209 del precitato stato di previsione;

     b) per lire 67 milioni dal capitolo 6210 del precitato stato di previsione;

     c) per lire 20 milioni dal capitolo 6212 del precitato stato di previsione.

     4. Il precitato capitolo 6209 viene soppresso ed eliminato dall'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

 

     Art. 9.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 1º giugno 1987, n. 15, così come inserito con l'articolo 3 della presente legge, fanno carico al capitolo 6210 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

 

     Art. 10.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 della legge regionale 1º giugno 1987, n. 15, così come sostituito con l'articolo 4 della presente legge, fanno carico al capitolo 6212 dello stato della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

     2. La classificazione economica, il codice di finanza regionale e la denominazione del precitato capitolo sono sostituiti dai seguenti: Categoria 1.6 - [2.1.162.2.06.06] «Contributi all'Istituto di sociologia internazionale di Gorizia (I.S.I.G.) e all'Istituto regionale di studi europei del Friuli-Venezia Giulia (I.R.S.E.) di Pordenone per l'archivio regionale per la raccolta e la conservazione del materiale e delle pubblicazioni attinenti alla cultura della pace e della cooperazione tra i popoli».

 

 


[1] Norma inserita nel testo della legge originaria.

[2] Vedi nota che precede.

[3] Vedi nota [1].

[4] Vedi nota [1].

[5] Vedi nota [1].

[6] Vedi nota [1].