§ 3.17.18 - Legge Regionale 9 luglio 1980, n. 22.
Rifinanziamento dell'articolo 9 della legge regionale 18 maggio 1978, n. 42, concernente l'ordinamento della formazione professionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.17 istruzione e formazione professionale
Data:09/07/1980
Numero:22


Sommario
Art. 1.      Per le finalità previste dall'art. 9 della legge regionale 18 maggio 1973, n. 42, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'esercizio 1980.
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.17.18 - Legge Regionale 9 luglio 1980, n. 22. [1]

Rifinanziamento dell'articolo 9 della legge regionale 18 maggio 1978, n. 42, concernente l'ordinamento della formazione professionale.

(B.U. 9 luglio 1980, n. 72).

 

Art. 1.

     Per le finalità previste dall'art. 9 della legge regionale 18 maggio 1973, n. 42, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'esercizio 1980.

     La predetta spesa di lire 400 milioni fa carico al capitolo 8078 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 400 milioni per l'esercizio 1980.

     Al predetto onere di lire 400 milioni si provvede mediante utilizzo della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1979 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1979 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1729 del 7 maggio 1980.

 

     Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.