§ 3.15.14 - D.P.G.R. 26 novembre 1992, n. 0496.
Regolamento per l'attuazione del Capo II della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, concernente «Interventi regionali a sostegno delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.15 cooperazione e vigilanza sulle cooperative
Data:26/11/1992
Numero:0496


Sommario
Art. 1.  Contenuti del regolamento.
Art. 2.  Disposizioni generali.
Art. 3.  Interventi a favore delle cooperative sociali.
Art. 4.  Contributi per l'adeguamento del posto di lavoro.
Art. 5.  Contributi forfettari per le persone svantaggiate.
Art. 6.  Contributi per il personale che presta assistenza tecnica professionale ed imprenditoriale a favore dei soci lavoratori in stato od a rischio di emarginazione.
Art. 7.  Contributi a consorzi per l'assunzione di un direttore.
Art. 8.  Contributo per spese di costituzione e primo impianto.
Art. 9.  Contributi sulle spese di funzionamento.
Art. 10.  Contributi sulle spese di investimento.
Art. 11.  Sostegno alla formazione professionale delle persone svantaggiate.
Art. 12.  Norme transitorie e finali.
Art. 13.  Entrata in vigore.


§ 3.15.14 - D.P.G.R. 26 novembre 1992, n. 0496.

Regolamento per l'attuazione del Capo II della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, concernente «Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali».

(B.U. 27 gennaio 1993, n. 4).

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

     VISTA la legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, concernente «Disciplina ed incentivazione in materia di cooperazione sociale» ed in particolare l'articolo 22, comma 1, che prevede vengano stabiliti con regolamento di esecuzione criteri e modalità per l'erogazione dei contributi previsti dalla precitata legge regionale, in conformità con i principi stabiliti dallo stesso articolo 11;

     RITENUTO di disciplinare in maniera completa ed organica le iniziative contributive previste dalla già citata legge regionale 7/92 volte a promuovere e favorire l'integrazione sociale delle persone svantaggiate, ricercando anche un coordinamento con la legge nazionale 8 novembre 1991, n. 381, concernente anch'essa «Disciplina delle cooperative sociali»;

     SENTITO al riguardo il parere del Comitato dipartimentale per le attività economico-produttive, che nella seduta del 28 maggio 1992 si è espresso favorevolmente sul testo di regolamento proposto;

     VISTO l'articolo 42 dello statuto di autonomia;

     SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 6130 del 12 novembre 1992;

 

DECRETA

 

     E' approvato il Regolamento per l'attuazione del Capo II della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, concernente «Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali», facente parte integrante del presente decreto.

 

REGOLAMENTO

per l'attuazione del capo II della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7

  concernente «Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali»

 

Art. 1. Contenuti del regolamento.

     1. Fermo restando quanto stabilito dalle norme contenute nella legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 - di seguito denominata legge regionale - il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure per la concessione dei contributi di cui agli articoli 9, 11 e 12 della legge regionale.

 

     Art. 2. Disposizioni generali.

     1. Possono usufruire delle agevolazioni previste dalla legge regionale e dal presente regolamento le cooperative che perseguono l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale delle persone svantaggiate attraverso:

     a) la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi;

     b) lo svolgimento di attività diverse, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate a rischio o in stato di emarginazione.

     2. Costituisce condizione per l'ottenimento delle agevolazioni l'iscrizione all'Albo regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale.

 

     Art. 3. Interventi a favore delle cooperative sociali.

     1. Gli interventi che l'Amministrazione regionale può operare a favore delle cooperative sociali sono:

     a) contributi per favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

     b) contributi sulle spese di costituzione, funzionamento e investimento;

     c) contributi per sostenere gli oneri dell'attività di formazione delle persone svantaggiate.

     2. I contributi di cui alla lettera a) sono assegnati alle cooperative sociali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale.

     3. I contributi di cui alla lettera b) sono assegnati con priorità alle cooperative sociali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale.

 

     Art. 4. Contributi per l'adeguamento del posto di lavoro.

     1. A norma dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge l'Amministrazione regionale concede alle cooperative sociali contributi in misura non superiore all'80% della spesa ammissibile per l'adeguamento del posto di lavoro mediante l'acquisto o la realizzazione di idonee attrezzature per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge regionale.

     2. A tal fine le cooperative interessate devono presentare alla competente Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato entro il mese di febbraio di ogni anno domanda in carta legale corredata da:

     1) preventivo di spesa;

     2) certificato di iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 6 della legge regionale;

     3) certificazione antimafia ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni;

     4) relazione illustrativa dell'iniziativa.

     3. Entro il mese di giugno l'Assessore al lavoro, cooperazione ed artigianato propone alla Giunta regionale l'assegnazione dei contributi.

     4. Entro il termine stabilito con il decorso di concessione la cooperativa invia il rendiconto del contributo comprensivo delle fatture delle spese sostenute o copie autenticate delle fatture stesse, nonché la relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti.

 

     Art. 5. Contributi forfettari per le persone svantaggiate.

     1. A norma dell'articolo 9, comma 1, lettera b) della legge regionale l'Amministrazione regionale concede alle cooperative sociali contributi forfettari per favorire l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge regionale per le quali non sono previste le esenzioni contributive di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge 381/91.

     2. Essi vengono erogati in un'unica soluzione a presentazione di consuntivo annuale e sono d'importo non superiore alle esenzioni contributive di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 381/91.

     3. A tal fine le cooperative interessate devono presentare alla Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato entro il mese di febbraio di ogni anno domanda in carta legale corredata da:

     1) certificato di iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 6 della legge regionale;

     2) certificazione antimafia ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni;

     3) consuntivo annuale di spesa riportante, tra l'altro, l'elenco delle persone svantaggiate con a fianco il numero di ore da ciascuna lavorate nell'anno precedente e relativo costo;

     4) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, comprovante il possesso dei requisiti, previsti dall'articolo 4 della legge regionale da parte delle persone svantaggiate di cui al punto 3);

     5) copia autenticata del libro paga.

     4. Entro il mese di giugno l'Assessore al lavoro, cooperazione e artigianato propone alla Giunta regionale l'assegnazione dei contributi.

 

     Art. 6. Contributi per il personale che presta assistenza tecnica professionale ed imprenditoriale a favore dei soci lavoratori in stato od a rischio di emarginazione.

     1. A norma dell'articolo 9, comma 1, lettera c) della legge regionale l'Amministrazione regionale concede alle cooperative sociali contributi per il personale che presti assistenza tecnica, professionale ed imprenditoriale a favore delle persone di cui all'articolo 4 della legge regionale. Tale personale deve possedere adeguati requisiti professionali, in relazione anche all'oggetto sociale della cooperativa, che lo renda idoneo a trasmettere conoscenze che facilitino l'inserimento lavorativo e la permanenza nel lavoro dei soci-lavoratori soggetti a rischio di emarginazione.

     2. I contributi non possono superare l'80% della spesa sostenuta dalla cooperativa e vengono concessi ed erogati in un'unica soluzione a presentazione di rendiconto.

     3. A tal fine le cooperative interessate devono presentare alla Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato entro il mese di febbraio di ogni anno domanda in carta legale corredata da:

     1) certificato di iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 6 della legge regionale;

     2) certificazione antimafia ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni;

     3) copia autenticata del libro compensi a terzi o libro paga;

     4) consuntivo annuale di spesa per le prestazioni delle persone che hanno prestato assistenza tecnica, professionale ed imprenditoriale;

     5) elenco delle persone svantaggiate con le quali è stata sviluppata l'attività formativa;

     6) relazione sui risultati conseguiti.

     4. Entro il mese di giugno l'Assessore al lavoro, cooperazione ed artigianato propone alla Giunta regionale l'assegnazione dei contributi.

 

     Art. 7. Contributi a consorzi per l'assunzione di un direttore.

     1. A norma dell'articolo 9, comma 2 della legge regionale, l'Amministrazione regionale concede ai consorzi di cui all'articolo 8 della legge regionale contributi a copertura degli oneri concernenti l'assunzione di un direttore, per un periodo di un triennio dalla data di costituzione del consorzio o di assunzione del direttore.

     2. A tal fine il consorzio deve presentare semestralmente, a partire dalla data di cui al comma 1, domanda alla Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato, corredata da:

     1) certificato di iscrizione all'Albo regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale delle cooperative sociali che fanno parte del consorzio;

     2) certificato di iscrizione al Registro regionale delle cooperative del consorzio stesso;

     3) certificazione antimafia ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni;

     4) elenco delle cooperative associate;

     5) consuntivo di spesa relativo allo stipendio del direttore e ai relativi oneri riflessi per il semestre precedente.

     3. I contributi sono concessi ed erogati con un unico provvedimento.

 

     Art. 8. Contributo per spese di costituzione e primo impianto.

     1. A norma dell'articolo 11 della legge regionale l'Amministrazione regionale concede alle cooperative sociali iscritte all'Albo regionale contributi non superiori al 70% della spesa ammissibile per le spese di costituzione e primo impianto.

     2. Al fine di conseguire i benefici di cui sopra le cooperative interessate devono presentare, entro un anno dall'iscrizione all'Albo regionale o dall'inizio dell'attività, alla Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato domanda in carta legale corredata da:

     1) preventivo di spesa;

     2) relazione illustrativa sull'attività che la cooperativa intende svolgere:

     3) certificazione di iscrizione all'Albo delle cooperative sociali di cui all'articolo 6 della legge regionale;

     4) certificazione antimafia ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. I contributi sono erogati in misura pari all'80% con il provvedimento di concessione e nella restante misura del 20% su presentazione delle relative fatture.

 

     Art. 9. Contributi sulle spese di funzionamento.

     1. A norma del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale, l'Amministrazione regionale concede alle cooperative sociali iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale contributi sulle spese di funzionamento.

     2. Sono ammissibili a contributo le spese relative agli oneri per canoni di locazione e assicurazione, custodia degli immobili destinati ai fini sociali nonché spese per seminari, convegni ed altre attività promozionali purché strettamente collegate ai fini sociali.

     3. Non sono ammissibili a contributo le spese relative al personale.

     4. Per ottenere i finanziamenti le cooperative sociali devono presentare alla Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato, entro il mese di febbraio domanda in carta legale corredata da:

     1) preventivo di spesa;

     2) certificato d'iscrizione all'Albo delle cooperative sociali di cui all'articolo 6 della legge regionale;

     3) certificazione antimafia ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

     5. Entro il mese di giugno l'Assessore al lavoro, cooperazione e artigianato propone alla Giunta regionale l'assegnazione dei contributi.

     6. I contributi sono erogati in misura pari all'80% unitamente al provvedimento di concessione e nella restante misura del 20% su presentazione delle relative fatture.

 

     Art. 10. Contributi sulle spese di investimento.

     1. A norma dell'articolo 11 della legge regionale, l'Amministrazione regionale concede alle cooperative sociali iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale contributi sulle spese di investimento.

     2. La concessione è subordinata alla presentazione di un piano di investimento consistente in un documento in cui sono evidenziati lo scopo dell'iniziativa, le ricadute sia in termini economici che occupazionali che l'iniziativa potrà provocare, i fondi con cui farvi fronte.

     3. Possono essere concessi cumulativamente contributi in conto capitale e contributi annui costanti.

     4. Con deliberazione della Giunta regionale sarà stabilita annualmente la percentuale massima di contributo, tenendo conto della disponibilità finanziaria e delle spese ammissibili.

     5. I contributi annui costanti sono concessi in misura pari al 10% annuo della spesa ammissibile non coperta dal contributo in c/capitale, per un periodo massimo di anni 20.

     6. I contributi in c/capitale sono erogati in misura pari all'80% unitamente al decreto di concessione e nella restante misura su presentazione delle relative fatture e di una relazione illustrativa sulla realizzazione del piano di investimento.

     7. I contributi annui costanti sono erogati per le prime cinque annualità sulla base del preventivo di spesa e per le restanti annualità su presentazione della documentazione di cui al comma 6.

     8. Ogni variazione che comporti una diminuzione della spesa ammissibile compresa nel piano di investimento deve essere approvata dalla Giunta regionale.

     9. Per ottenere i contributi di cui al presente articolo, le cooperative sociali devono presentare alla Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato entro il mese di febbraio, domanda in carta legale corredata da:

     1) piano di investimento secondo quanto previsto al comma 2;

     2) certificato di iscrizione all'Albo regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale;

     3) certificazione antimafia ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni;

     4) ultimo bilancio di esercizio approvato.

     10. Entro il mese di giugno l'Assessore al lavoro, cooperazione e artigianato propone alla Giunta regionale l'assegnazione dei contributi.

 

     Art. 11. Sostegno alla formazione professionale delle persone svantaggiate.

     1. A norma dell'articolo 12, comma 2 della legge regionale l'Amministrazione regionale sostiene gli oneri per le attività di formazione professionale delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della stessa legge regionale, svolte direttamente dalle Associazioni delle cooperative o tramite gli enti di formazione delle cooperative, sulla base di progetti approvati dall'Amministrazione regionale, sentita la commissione integrata di cui all'articolo 7 aventi particolare riguardo alle esigenze delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge regionale.

     2. L'erogazione del beneficio avviene fino alla misura dell'80% unitamente al provvedimento di concessione e per la restante quota ad avvenuta presentazione della rendicontazione della spesa.

     3. A tal fine le Associazioni delle cooperative interessate devono presentare alla Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato entro il mese di febbraio di ogni anno domanda in carta legale corredata da:

     1) preventivo di spesa;

     2) programmi formativi ove sono riportati:

     a) i requisiti di ammissione, i contenuti didattici e la durata del corso;

     b) le attrezzature e le dotazioni indispensabili;

     c) le modalità di effettuazione delle prove finali;

     d) i titoli ed i requisiti richiesti per accedere all'insegnamento;

     3) certificazione antimafia ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. Entro il mese di maggio è richiesto alla Commissione integrata di cui all'articolo 7 della legge regionale e alla Direzione regionale della formazione professionale un parere in merito al programma formativo di cui al comma 3.

     5. Entro il mese di giugno l'Assessore al lavoro, cooperazione e artigianato propone alla Giunta regionale l'assegnazione dei finanziamenti.

 

     Art. 12. Norme transitorie e finali.

     1. I beni mobili ed immobili oggetto di contributo devono conservare la loro destinazione e non essere alienati per un periodo pari a tre anni se beni mobili e otto anni se beni immobili, a decorrere dalla data del decreto di concessione del contributo.

     2. Il Direttore regionale del lavoro, cooperazione e artigianato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, può autorizzare l'anticipato mutamento di destinazione o alienazione prima della scadenza stabilita, quando sia dimostrata l'impossibilità o la non convenienza della destinazione stessa.

     3. Qualora la cooperativa venga cancellata dall'albo di cui all'articolo 6 prima della scadenza del vincolo il contributo è proporzionalmente restituito all'Amministrazione regionale.

     4. Per l'anno di entrata in vigore del presente regolamento il termine del mese di febbraio, di cui agli articoli 4, 5, 6, 9, 10 e 11 è fissato al quarantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento stesso.

     5. Per l'anno di entrata in vigore del presente regolamento il termine del mese di maggio e del mese di giugno, previsti rispettivamente dal comma 4 dell'articolo 11 e dagli articoli 4, 5, 6, 9 e 10 e dal comma 5 dell'articolo 11 sono fissati rispettivamente al sessantesimo e al novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento stesso.

 

     Art. 13. Entrata in vigore.

     Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.