§ 3.14.69 - L.R. 20 marzo 2002, n. 9.
Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.14 commercio
Data:20/03/2002
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Modifica del titolo della legge regionale 47/1996).
Art. 2.  (Modifica della rubrica del titolo I della legge regionale 47/1996).
Art. 3.  (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 47/1996).
Art. 4.  (Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 47/1996).
Art. 5.  (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 47/1996).
Art. 6.  (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 47/1996).
Art. 7.  (Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 47/1996).
Art. 8.  (Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 47/1996).
Art. 9.  (Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 47/1996).
Art. 10.  (Modifica all’articolo 10 della legge regionale 47/1996).
Art. 11.  (Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 47/1996).
Art. 12.  (Modifiche all’articolo 15 bis della legge regionale 47/1996).
Art. 13.  (Modifica all’articolo 19 della legge regionale 47/1996).
Art. 14.  (Modifiche all’allegato B) alla legge regionale 47/1996.
Art. 15.  (Norma transitoria).
Art. 16.  (Norme finanziarie).


§ 3.14.69 - L.R. 20 marzo 2002, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale.

(B.U. 27 marzo 2002, n. 13).

 

Art. 1. (Modifica del titolo della legge regionale 47/1996).

     1. Il titolo della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. (Modifica della rubrica del titolo I della legge regionale 47/1996).

     1. La rubrica del titolo I della legge regionale 47/1996 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3. (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 47/1996).

     1. All’articolo 1 della legge regionale 47/1996, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. All’articolo 1, commi 2 e 3, della legge regionale 47/1996, le parole “prezzo alla pompa delle benzine” sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

     3. All’articolo 1, comma 4, della legge regionale 47/1996, le parole “punti vendita di benzine” sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

     4. All’articolo 1 della legge regionale 47/1996, il comma 5 bis, come aggiunto dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 11/2000, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4. (Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 47/1996).

     1. All’articolo 2, comma 3, della legge regionale 47/1996, le parole “prezzo alla pompa delle benzine” sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

 

     Art. 5. (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 47/1996).

     1. All’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 47/1996, come sostituito dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 11/2000, il numero 1) è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. All’articolo 3, comma 1, della legge regionale 47/1996, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6. (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 47/1996).

     1. All’articolo 6 della legge regionale 47/1996, il comma 1, come modificato dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale 11/2000, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. All’articolo 6, comma 5, della legge regionale 47/1996 le parole “addetti alla vendita di benzine” sono sostitute dalle parole

     (Omissis).

     3. All’articolo 6, comma 6 quater, della legge regionale 47/1996, come inserito dall’articolo 9, comma 38, della legge regionale 3/2002, le parole “delle benzine” sostituite dalle parole

     (Omissis)

     e le parole “contingenti di benzine a prezzo agevolato “ sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

 

     Art. 7. (Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 47/1996).

     1. All’articolo 7, comma 1, della legge regionale 47/1996, come modificato dall’articolo 7, comma 1, della legge regionale 11/2000, le parole “per la rilevazione dei consumi di benzine con o senza piombo” sono sostituite dalle parole

      (Omissis).

     2. All’articolo 7, comma 3 quinquies, della legge regionale 47/1996, come inserito dall’articolo 7, comma 5, della legge regionale 11/2000, le parole “per ottenere la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale” sono sostituite dalle parole

      (Omissis).

 

     Art. 8. (Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 47/1996).

     1. All’articolo 8, comma 1, della legge regionale 47/1996, come da ultimo modificato dall’articolo 9, comma 39, della legge regionale 3/2002, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     2. All’articolo 8, comma 4, della legge regionale 47/1996, le parole “funzionali all’erogazione dei contingenti di benzina a prezzo agevolato nelle zone di confine” sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

     3. All’articolo 8, comma 6, della legge regionale 47/1996, come modificato dall’articolo 8, comma 6, della legge regionale 11/2000, le parole “sulle quantità di benzine con e senza piombo vendute il giorno precedente.” sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

 

     Art. 9. (Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 47/1996).

     1. All’articolo 9, comma 1, della legge regionale 47/1996, come modificato dall’articolo 9, comma 1, della legge regionale 11/2000, le parole “vendita delle benzine a prezzo ridotto” sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

     2. All’articolo 9, comma 2, della legge regionale 47/1996, come sostituito dall’articolo 9, comma 2, della legge regionale 11/2000, le parole “relativi alle quantità di benzine con e senza piombo vendute nella giornata lavorativa.” sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

     3. All’articolo 9 della legge regionale 47/1996, il comma 3, come modificato dall’articolo 9, comma 3, della legge regionale 11/2000, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 10. (Modifica all’articolo 10 della legge regionale 47/1996).

     1. All’articolo 10, comma 1, della legge regionale 47/1996, come modificato dall’articolo 10, comma 2, della legge regionale 11/2000, le parole “gestori dei punti vendita di benzine” sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

 

     Art. 11. (Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 47/1996).

     1. All’articolo 11, comma 2, della legge regionale 47/1996, come modificato dall’articolo 11, comma 2, della legge regionale 11/2000, le parole “dichiarazione del gestore che le benzine sono state erogate effettivamente ai mezzi per i quali sono stati rilasciati gli identificativi.” sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

     2. All’articolo 11, comma 2 bis, della legge regionale 47/1996, come aggiunto dall’articolo 11, comma 3, della legge regionale 11/2000, le parole “monitoraggio sui consumi di benzine” sono sostituite dalle parole

     (Omissis);

le parole “i volumi di benzine consegnati ad ogni punto vendita;” sono sostituite dalle parole

     (Omissis)

e le parole “le quantità di benzine vendute dagli stessi punti vendita.” sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

 

     Art. 12. (Modifiche all’articolo 15 bis della legge regionale 47/1996).

     1. All’articolo 15 bis della legge regionale 47/1996, come inserito dall’articolo 15, comma 1, della legge regionale 11/2000, al comma 2, le parole “sospensione dell’autorizzazione alla vendita di benzine a prezzo ridotto” sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

     2. All’articolo 15 bis, comma 3, della legge regionale 47/1996, le parole “il quantitativo di benzine erogate a prezzo ridotto all’atto del rifornimento” sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

     3. All’articolo 15 bis, comma 4, della legge regionale 47/1996, le parole “i dati relativi ai quantitativi di benzine complessivamente vendute” sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

 

          Art. 13. (Modifica all’articolo 19 della legge regionale 47/1996).

     1. All’articolo 19, comma 2, della legge regionale 47/1996, come sostituito dall’articolo 20, comma 1, della legge regionale 11/2000, le parole “i dati relativi ai consumi di benzine nel territorio regionale” sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

 

     Art. 14. (Modifiche all’allegato B) alla legge regionale 47/1996.

     1. All’allegato B) alla legge regionale 47/1996, come sostituito dall’articolo 24, comma 1, della legge regionale 11/2000, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il progressivo 3) della lettera b) del punto 1. del numero 1) è sostituito dal seguente:

     (Omissis)

     b) la lettera a) del punto 1. del numero 3) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis);

     c) la lettera c) del punto 3. del numero 3) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis);

     d) il progressivo 7) del punto 4. del numero 3) è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     e) il progressivo 4) della lettera b) del numero 4) è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 15. (Norma transitoria).

     1. Le riduzioni del prezzo alla pompa del gasolio per autotrazione sono attivate con decorrenza 1 giugno 2002.

     2. Per la raccolta delle domande e la consegna delle autorizzazioni per l’ottenimento dei benefici di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, le Camere di Commercio possono avvalersi degli uffici delle Amministrazioni comunali.

 

     Art. 16. (Norme finanziarie).

     1. Per l’introito delle somme derivanti dal disposto di cui all’articolo 5 quater del decreto legge 452/2001, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 16/2002, sull’unità previsionale di base 1.2.511 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 122 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto l’ulteriore stanziamento di complessivi euro 66.000.000, suddiviso in ragione di euro 22.000.000 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004.

     2. Per le finalità di cui all’articolo 10, comma 1, della legge regionale 47/1996, come modificato dall’articolo 10, comma 1, della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di euro 66.000.000, suddivisa in ragione di euro 22.000.000 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004 a carico dell’unità previsionale di base 16.1.13.1.634 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 920 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     3. In conformità alle modifiche introdotte dall’articolo 5 quater del decreto legge 452/2001, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 16/2002, al testo dell’articolo 3, comma 16, della legge 549/1995, e recepite dalla presente legge, si provvede alle seguenti modifiche di denominazione:

     a) nell’unità previsionale di base 1.2.511 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, ridenominata “Quota delle accise sui carburanti per autotrazione”, la denominazione del capitolo 122 dell’allegato documento tecnico è sostituita dalla seguente: “Entrate derivanti dall’attribuzione della quota delle accise sulle benzine e sul gasolio per autotrazione ai sensi dell’articolo 3, comma 16, della legge 549/1995, come modificato dall’articolo 5 quater del decreto legge 452/2001, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 16/2002”;

b) nell’unità previsionale di base 16.1.13.1.634 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, ridenominata “Rimborso di somme anticipate ai gestori dei punti vendita di carburante per autotrazione, relative alla riduzione alla pompa”, la denominazione del capitolo 920 dell’allegato documento tecnico è sostituita dalla seguente: “Rimborso alle compagnie petrolifere delle somme anticipate ai gestori dei punti vendita dei carburanti per autotrazione relative alle riduzioni di prezzo praticate alla pompa”.