Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.14 commercio |
Data: | 20/03/2002 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica del titolo della legge regionale 47/1996). |
Art. 2. (Modifica della rubrica del titolo I della legge regionale 47/1996). |
Art. 3. (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 47/1996). |
Art. 4. (Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 47/1996). |
Art. 5. (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 47/1996). |
Art. 6. (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 47/1996). |
Art. 7. (Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 47/1996). |
Art. 8. (Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 47/1996). |
Art. 9. (Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 47/1996). |
Art. 10. (Modifica all’articolo 10 della legge regionale 47/1996). |
Art. 11. (Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 47/1996). |
Art. 12. (Modifiche all’articolo 15 bis della legge regionale 47/1996). |
Art. 13. (Modifica all’articolo 19 della legge regionale 47/1996). |
Art. 14. (Modifiche all’allegato B) alla legge regionale 47/1996. |
Art. 15. (Norma transitoria). |
Art. 16. (Norme finanziarie). |
§ 3.14.69 - L.R. 20 marzo 2002, n. 9.
Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale.
(B.U. 27 marzo 2002, n. 13).
Art. 1. (Modifica del titolo della
1. Il titolo della
(Omissis).
Art. 2. (Modifica della rubrica del titolo I della
1. La rubrica del titolo I della
(Omissis).
Art. 3. (Modifiche all’articolo 1 della
1. All’articolo 1 della
(Omissis).
2. All’articolo 1, commi 2 e 3, della
(Omissis).
3. All’articolo 1, comma 4, della
(Omissis).
4. All’articolo 1 della
(Omissis).
Art. 4. (Modifica dell’articolo 2 della
1. All’articolo 2, comma 3, della
(Omissis).
Art. 5. (Modifiche all’articolo 3 della
1. All’articolo 3, comma 1, lettera a), della
(Omissis).
2. All’articolo 3, comma 1, della
(Omissis).
Art. 6. (Modifiche all’articolo 6 della
1. All’articolo 6 della
(Omissis).
2. All’articolo 6, comma 5, della
(Omissis).
3. All’articolo 6, comma 6 quater, della
(Omissis)
e le parole “contingenti di benzine a prezzo agevolato “ sono sostituite dalle parole
(Omissis).
Art. 7. (Modifiche all’articolo 7 della
1. All’articolo 7, comma 1, della
(Omissis).
2. All’articolo 7, comma 3 quinquies, della
(Omissis).
Art. 8. (Modifiche all’articolo 8 della
1. All’articolo 8, comma 1, della
(Omissis).
2. All’articolo 8, comma 4, della
(Omissis).
3. All’articolo 8, comma 6, della
(Omissis).
Art. 9. (Modifiche all’articolo 9 della
1. All’articolo 9, comma 1, della
(Omissis).
2. All’articolo 9, comma 2, della
(Omissis).
3. All’articolo 9 della
(Omissis).
Art. 10. (Modifica all’articolo 10 della
1. All’articolo 10, comma 1, della
(Omissis).
Art. 11. (Modifiche all’articolo 11 della
1. All’articolo 11, comma 2, della
(Omissis).
2. All’articolo 11, comma 2 bis, della
(Omissis);
le parole “i volumi di benzine consegnati ad ogni punto vendita;” sono sostituite dalle parole
(Omissis)
e le parole “le quantità di benzine vendute dagli stessi punti vendita.” sono sostituite dalle parole
(Omissis).
Art. 12. (Modifiche all’articolo 15 bis della
1. All’articolo 15 bis della
(Omissis).
2. All’articolo 15 bis, comma 3, della
(Omissis).
3. All’articolo 15 bis, comma 4, della
(Omissis).
Art. 13. (Modifica all’articolo 19 della
1. All’articolo 19, comma 2, della
(Omissis).
Art. 14. (Modifiche all’allegato B) alla
1. All’allegato B) alla
a) il progressivo 3) della lettera b) del punto 1. del numero 1) è sostituito dal seguente:
(Omissis)
b) la lettera a) del punto 1. del numero 3) è sostituita dalla seguente:
(Omissis);
c) la lettera c) del punto 3. del numero 3) è sostituita dalla seguente:
(Omissis);
d) il progressivo 7) del punto 4. del numero 3) è sostituito dal seguente:
(Omissis);
e) il progressivo 4) della lettera b) del numero 4) è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Art. 15. (Norma transitoria).
1. Le riduzioni del prezzo alla pompa del gasolio per autotrazione sono attivate con decorrenza 1 giugno 2002.
2. Per la raccolta delle domande e la consegna delle autorizzazioni per l’ottenimento dei benefici di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, le Camere di Commercio possono avvalersi degli uffici delle Amministrazioni comunali.
Art. 16. (Norme finanziarie).
1. Per l’introito delle somme derivanti dal disposto di cui all’articolo 5 quater del
2. Per le finalità di cui all’articolo 10, comma 1, della
3. In conformità alle modifiche introdotte dall’articolo 5 quater del
a) nell’unità previsionale di base 1.2.511 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, ridenominata “Quota delle accise sui carburanti per autotrazione”, la denominazione del capitolo 122 dell’allegato documento tecnico è sostituita dalla seguente: “Entrate derivanti dall’attribuzione della quota delle accise sulle benzine e sul gasolio per autotrazione ai sensi dell’articolo 3, comma 16, della
b) nell’unità previsionale di base 16.1.13.1.634 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, ridenominata “Rimborso di somme anticipate ai gestori dei punti vendita di carburante per autotrazione, relative alla riduzione alla pompa”, la denominazione del capitolo 920 dell’allegato documento tecnico è sostituita dalla seguente: “Rimborso alle compagnie petrolifere delle somme anticipate ai gestori dei punti vendita dei carburanti per autotrazione relative alle riduzioni di prezzo praticate alla pompa”.