§ 3.14.5 - Legge Regionale 12 gennaio 1970, n. 2.
Decentramento delle attribuzioni previste dall'art. 2 della legge 16 giugno 1932, n. 973. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.14 commercio
Data:12/01/1970
Numero:2


Sommario
Art. 1.      Nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia le determinazioni già di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 2 dell'abrogata legge 16 giugno 1932, n. 973, sono adottate, per ciascuna [...]


§ 3.14.5 - Legge Regionale 12 gennaio 1970, n. 2. [1]

Decentramento delle attribuzioni previste dall'art. 2 della legge 16 giugno 1932, n. 973. [2]

(B.U. 15 gennaio 1970, n. 3).

 

Art. 1.

     Nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia le determinazioni già di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 2 dell'abrogata legge 16 giugno 1932, n. 973, sono adottate, per ciascuna circoscrizione comunale, in conformità delle direttive impartite dagli Assessori regionali competenti per materia, con ordinanze motivate del Sindaco del comune, sentite le organizzazioni sindacali provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori [3].

     Contro le ordinanze del Sindaco è dato ricorso all'Assessore regionale all'industria ed al commercio per il settore commerciale e all'Assessore regionale al lavoro, all'assistenza sociale e all'artigianato per il settore artigianale, che decidono in via definitiva.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli artt. 7, 2 e 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.

[3] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 13 dicembre 1971, n. 56.