§ 3.11.15 - Legge Regionale 7 agosto 1985, n. 31.
Interventi per il potenziamento e lo sviluppo delle attività nel settore dell'informatica nel Friuli-Venezia Giulia.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 partecipazioni ed interventi straordinari
Data:07/08/1985
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Partecipazione azionaria all'«Informatica Friuli-Venezia Giulia S.p.A.».
Art. 3.  Progetti di ricerca applicata nel settore dell'informatica.
Art. 4.  Progetti speciali finalizzati.
Art. 5.  Norma finanziaria.
Art. 6.  Norma finanziaria.
Art. 7.  Entrata in vigore.


§ 3.11.15 - Legge Regionale 7 agosto 1985, n. 31.

Interventi per il potenziamento e lo sviluppo delle attività nel settore dell'informatica nel Friuli-Venezia Giulia.

(B.U. 8 agosto 1985, n. 80).

 

Art. 1. Finalità.

     La Regione Friuli-Venezia Giulia concorre, con gli interventi previsti dalla presente legge, all'attuazione dei programmi di potenziamento e sviluppo delle attività nel settore dell'informatica nel Friuli-Venezia Giulia, in relazione alla sua particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico ed economico.

 

     Art. 2. Partecipazione azionaria all'«Informatica Friuli-Venezia Giulia S.p.A.». [1]

     [L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere e/o acquistare azioni dell'«Informatica Friuli-Venezia Giulia S.p.A.» sino alla concorrenza di lire 960 milioni.]

 

     Art. 3. Progetti di ricerca applicata nel settore dell'informatica.

     Al fine di concorrere al potenziamento e allo sviluppo delle attività nel settore dell'informatica, i contributi di cui al Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituito dall'articolo 43 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, sono concessi, nelle misure e con le modalità ivi previste, anche ad imprese, società, consorzi, nonché a centri di ricerca, operanti nel predetto settore, per la realizzazione di significativi programmi di ricerca, applicazione e sviluppo di tecnologie e prodotti informatici e di sistemi informativi, anche avviata a partire dal 1º gennaio 1985, nonché per l'impianto, l'ampliamento e/o il funzionamento nel periodo di iniziale sviluppo, di laboratori e centri destinati a tale attività.

     Fra i progetti di ricerca finalizzati di cui alla lettera b) dell'articolo 22 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituito dall'articolo 43 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, sono compresi anche quelli riguardanti programmi di automazione di servizi nei settori delle piccole e medie industrie, nonché dei trasporti marittimi, delle attività di spedizione e delle gestioni portuali, che risultano di precipuo interesse per il Friuli-Venezia Giulia.

 

     Art. 4. Progetti speciali finalizzati.

     L'Amministrazione regionale riconosce le strutture e i laboratori di ricerca dell'«Informatica Friuli-Venezia Giulia S.p.A.» ai fini dell'ultimo comma dell'articolo 22 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47. come sostituito dall'articolo 43 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30.

 

     Art. 5. Norma finanziaria. [2]

     [Per le finalità previste dal precedente articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 960 milioni per l'anno 1985.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Direzione regionale dei Servizi amministrativi - Categoria XII - il capitolo 6856 con la denominazione: «Sottoscrizione e/o acquisto di azioni dell'"Informatica Friuli-Venezia Giulia S.p.A."» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 960 milioni per l'anno 1985, cui si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1953 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» del precitato stato di previsione.]

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

     Per le finalità previste dal Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 come sostituito con l'articolo 43 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7936 con la denominazione: «Contributi a favore di iniziative di ricerca applicata e di innovazione tecnologica - fondi regionali» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.600 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 3 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

     Sul precitato capitolo 7936 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.200 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1985.

 

     Art. 7. Entrata in vigore.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 14 luglio 2011, n. 9.

[2] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 14 luglio 2011, n. 9.