§ 3.8.61 - D.P.G.R. 17 febbraio 2005, n. 045/Pres.
Legge regionale 30/1999, articolo 27, comma 5 - Aggiornamento importo tasse di concessione regionale di cui ai precedenti commi 2 e 3.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 caccia
Data:17/02/2005
Numero:045

§ 3.8.61 - D.P.G.R. 17 febbraio 2005, n. 045/Pres.

Legge regionale 30/1999, articolo 27, comma 5 - Aggiornamento importo tasse di concessione regionale di cui ai precedenti commi 2 e 3.

(B.U. 2 marzo 2005, n. 9).

 

IL PRESIDENTE

 

     VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 concernente «Gestione ed esercizio dell’attività venatoria nella Regione Friuli Venezia Giulia» ed in particolare l’articolo 27 che, ai commi 2 e 3, dispone una tassa annuale di concessione regionale pari a 5,165 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro per le aziende faunistico-venatorie e zone cinofile e una tassa annuale di concessione regionale pari a 25, 82 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro per le aziende agri-turistico-venatorie;

     CONSIDERATO che il versamento delle tasse di concessione regionale deve essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

     VISTO in particolare il comma 5 dell’articolo 27 citato, secondo cui gli importi delle tasse di concessione regionale previsti ai commi 2 e 3 vengono aggiornati con decreto del Presidente della Giunta regionale, tenuto conto dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

     VISTO il D.P.Reg. n. 028/Pres. del 2 febbraio 2004, con il quale si è provveduto ad aggiornare, per l’annata venatoria 2004-2005, gli importi delle suddette tasse annuali di concessione regionale, fissando in euro 5,71 per ogni ettaro o frazione di ettaro la tassa per le aziende faunistico-venatorie e zone cinofile, e in 28,51 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro la tassa per le aziende agri-turistico-venatorie;

     CONSIDERATO che la variazione degli indici ISTAT con riferimento al mese di dicembre dell’anno precedente, espressa in termini percentuali, risulta del 1,7%;

     RITENUTO di aggiornare gli importi della tassa annuale di concessione regionale che devono essere versati per l’annata venatoria 2005-2006, dovuti dalle aziende faunistico-venatorie, zone cinofile e aziende agri-turistico-venatorie;

 

DECRETA

 

     Gli importi delle tasse di concessione regionale di cui all’articolo 27, commi 2 e 3 della legge regionale 30/1999 sono aggiornati per l’annata venatoria 2005-2006 in:

     - 5,81 euro per ettaro o frazione di ettaro per le aziende faunistico-venatorie e le zone cinofile;

     - 28,99 euro per ettaro o frazione di ettaro per le aziende agri-turistico-venatorie.