§ 3.8.43 - Legge Regionale 7 giugno 1999, n. 16.
Disposizioni in materia di gestione delle riserve di caccia.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 caccia
Data:07/06/1999
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Gestione delle riserve di caccia di diritto).


§ 3.8.43 - Legge Regionale 7 giugno 1999, n. 16. [1]

Disposizioni in materia di gestione delle riserve di caccia.

(B.U. 9 giugno 1999, n. 23).

 

Art. 1. (Gestione delle riserve di caccia di diritto).

     1. [2].

     2. Per la liquidazione dei beni attinenti la gestione delle riserve di caccia di diritto effettuata dall'Organo gestore riserve, la Giunta regionale nomina un commissario iscritto agli albi provinciali dei commercialisti del Friuli-Venezia Giulia. Le risultanze attive o passive saranno destinate alla Regione.

     3. Devono ritenersi esplicitamente abrogate tutte le norme della legislazione regionale incompatibili con il presente articolo.

     4. I soci cacciatori delle riserve di caccia di diritto interessate dai parchi e riserve naturali regionali che sono stati trasferiti coattivamente nell'annata venatoria 1997-1998, ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 71 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, e che non hanno acquisito successivamente al trasferimento coatto la qualifica di soci in altra riserva di caccia di diritto, sono ricollocati, dall'annata venatoria 1999-2000, unitamente ai cacciatori residenti che secondo i criteri generali hanno acquisito comunque diritto d'ingresso dall'annata venatoria 1999-2000, nelle riserve di provenienza anche in deroga al numero massimo di soci previsto per ciascuna riserva di caccia di diritto del Friuli-Venezia Giulia determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 71 della legge regionale 42/1996 [3].

     5. A tal fine i cacciatori di cui al comma 4 devono presentare inderogabilmente, a pena di decadenza dal diritto, domanda di riammissione nella riserva da cui sono stati trasferiti, entro e non oltre il 30 luglio 1999.

     6. L'Organo gestore riserve, sulla base delle domande di cui al comma 5, provvederà a riammettere i cacciatori di cui al comma 4 nelle riserve da cui erano stati coattivamente trasferiti.

     7. Per le riammissioni non trova applicazione la norma di cui all'articolo 5, secondo comma, del D.P.G.R. 28 dicembre 1971, n. 04772/Pres., concernente la duplicazione della quota.

     8. Sono esclusi dalla ricollocazione i cacciatori che nelle annate successive a quella in cui è avvenuto il trasferimento coatto hanno acquisito la qualifica di soci ed esercitato l'attività venatoria in una riserva diversa da quella da cui erano stati trasferiti.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Sostituisce l'art. 3 della L.R. 11 luglio 1969, n. 13.

[3] Comma così modificato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.