§ 3.5.3 - Legge Regionale 15 marzo 1977, n. 15.
Disciplina dello stato giuridico e trattamento economico del personale del Centro regionale per la sperimentazione agraria.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 centro regionale per la sperimentazione agraria
Data:15/03/1977
Numero:15


Sommario
Art. 8.      Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti servizio alle dipendenze del Centro ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 4 marzo 1971 n. 8, ed il [...]
Art. 9.      Il personale della Regione e degli Enti regionali, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando presso il Centro, può, a domanda da presentare entro [...]
Art. 10.      Il personale dello Stato o di altri Enti pubblici, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi da almeno un anno in posizione di comando presso il Centro, può, a domanda, da [...]
Art. 11.      Il personale, che alla data di entrata in vigore della presente legge presti da almeno un anno la propria attività presso il Centro in base ad una borsa di studio a carico del Centro stesso, [...]
Art. 12.      L'inquadramento nel ruolo del Centro del personale di cui agli articoli 9, 10 e 11 ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 13.      Nella prima attuazione della presente legge ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, il direttore del Centro può essere nominato, previa comparazione dei titoli tra il personale [...]
Art. 14.      L'onere derivante dall'applicazione della presente legge farà carico al bilancio del Centro.


§ 3.5.3 - Legge Regionale 15 marzo 1977, n. 15. [1]

Disciplina dello stato giuridico e trattamento economico del personale del Centro regionale per la sperimentazione agraria.

(B.U. 15 marzo 1977, n. 28).

 

CAPO I

Norme generali

 

     Artt. 1. - 7.

     (Omissis) [2].

 

CAPO II

Disposizioni transitorie e finali

 

Art. 8.

     Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti servizio alle dipendenze del Centro ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 4 marzo 1971 n. 8, ed il personale che, essendo stato assunto con deliberazione del Consiglio di amministrazione del Centro, presti servizio, alla medesima data, da almeno un anno, è inquadrato, a decorrere dal 1º settembre 1975, nella qualifica funzionale corrispondente alla carriera in cui ha prestato attività presso il Centro, purché in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla qualifica medesima, ad eccezione del limite di età nonché, per i dipendenti già appartenenti alla carriera ausiliaria, del titolo di studio. La posizione tabellare d'inquadramento viene determinata con le modalità previste dall'articolo 98, quinto coma e seguenti, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48. Per l'attribuzione della posizione tabellare successiva a quella di inquadramento si applica il disposto dell'articolo 98, penultimo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

     La domanda per il conseguimento del beneficio di cui all'articolo 99 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La rideterminazione non può comunque avere effetto anteriore alla data di inquadramento, indicata al precedente comma.

 

     Art. 9.

     Il personale della Regione e degli Enti regionali, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando presso il Centro, può, a domanda da presentare entro 60 giorni dalla medesima data, essere inquadrato nel ruolo del Centro con la qualifica funzionale e la posizione tabellare in godimento presso l'Ente di provenienza, maturata fino alla data dell'effettivo inquadramento presso il Centro.

     Ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni tabellari, detto personale conserva i diritti maturati all'atto dell'inquadramento presso gli Enti di provenienza nelle qualifiche funzionali previste dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

 

     Art. 10.

     Il personale dello Stato o di altri Enti pubblici, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi da almeno un anno in posizione di comando presso il Centro, può, a domanda, da presentarsi entro 60 giorni dalla medesima data, essere inquadrato nel ruolo del Centro, nella qualifica funzionale corrispondente alla carriera di appartenenza e con la posizione tabellare corrispondente allo stipendio in godimento.

 

     Art. 11.

     Il personale, che alla data di entrata in vigore della presente legge presti da almeno un anno la propria attività presso il Centro in base ad una borsa di studio a carico del Centro stesso, può, a domanda da presentarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 26 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, eccezion fatta per quello di cui alla lettera c), essere inquadrato, previo superamento di un esame colloquio, nella posizione tabellare prevista per lo stipendio iniziale della qualifica funzionale corrispondente al titolo di studio posseduto. Ai fini della attribuzione di eventuali aumenti periodici tabellari, il servizio prestato presso il Centro anteriormente all'inquadramento è valutato per intero e per non più di cinque anni.

     Le modalità per lo svolgimento dell'esame colloquio e la composizione della Commissione sono stabilite con apposito regolamento interno da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 12.

     L'inquadramento nel ruolo del Centro del personale di cui agli articoli 9, 10 e 11 ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Ai fini della determinazione dell'anzianità nella qualifica di inquadramento, per il personale di cui all'articolo 8, è valutata l'anzianità maturata nella carriera corrispondente alla qualifica funzionale di inquadramento; il personale di cui agli articoli 9 e 10 conserva l'anzianità maturata presso l'amministrazione di provenienza nella qualifica funzionale o carriera corrispondente a quella di inquadramento.

 

     Art. 13.

     Nella prima attuazione della presente legge ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, il direttore del Centro può essere nominato, previa comparazione dei titoli tra il personale inquadrato ai sensi della presente legge nella qualifica di consigliere con almeno 5 anni di effettivo servizio nella predetta qualifica e che sia in possesso del diploma di laurea in materie scientifiche.

 

     Art. 14.

     L'onere derivante dall'applicazione della presente legge farà carico al bilancio del Centro.

     (Omissis) [3].

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Norme superate dall'entrata in vigore della L.R. 14 febbraio 1978, n. 11.

[3] Tabella omessa in quanto superata dall'entrata in vigore della L.R. 14 febbraio 1978, n. 11. Vedi in particolare l'art. 29 della legge regionale medesima.