Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.3 zootecnia e valorizzazione produzioni animali |
Data: | 18/08/1980 |
Numero: | 38 |
Sommario |
Art. 1. Per le finalità e secondo le modalità indicate all'articolo 6, della legge regionale 3 settembre 1976, n. 50, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente regionale per lo [...] |
Art. 2. Per le finalità di cui al precedente articolo, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, viene [...] |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 3.3.15 - Legge Regionale 18 agosto 1980, n. 38. [1]
Rifinanziamento dell'articolo 6 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 50, concernente interventi per lo sviluppo del settore zootecnico.
(B.U. 18 agosto 1980, n. 85).
Per le finalità e secondo le modalità indicate all'articolo 6, della
Potranno beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge le operazioni per le quali le istanze siano inviate all'E.R.S.A. in data non posteriore a quella della loro effettuazione.
Per le finalità di cui al precedente articolo, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, viene istituito al Titolo II
- Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7322 con la denominazione: «Contributo all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia per la concessione - nel quadro dei principi stabiliti dalla
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 1 della