§ 3.3.13 - Legge Regionale 23 gennaio 1978, n. 4.
Modifiche ed integrazioni all'art. 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, recante provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio zootecnico.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 zootecnia e valorizzazione produzioni animali
Data:23/01/1978
Numero:4


Sommario
Art. 3.      Le disposizioni di cui al precedente articolo 2 si applicano a tutte le pratiche già istruite o definite.
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.3.13 - Legge Regionale 23 gennaio 1978, n. 4.

Modifiche ed integrazioni all'art. 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, recante provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio zootecnico.

(B.U. 24 gennaio 1978, n. 9).

 

     Artt. 1. - 2.

     (Omissis) [1].

 

Art. 3.

     Le disposizioni di cui al precedente articolo 2 si applicano a tutte le pratiche già istruite o definite.

 

     Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articoli modificativi del I e II comma dell'art. 11 della L.R. 20 giugno 1967, n. 16.