Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e foreste |
Data: | 27/05/1997 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 56/1978). |
Art. 2. (Finalità). |
Art. 3. (Norma transitoria). |
Art. 4. (Spese ammissibili). |
§ 3.1.146 - Legge Regionale 27 maggio 1997, n. 22. [1]
Modifica della legge regionale 8 giugno 1978, n. 56, e misure transitorie in materia di sovvenzioni in agricoltura.
(B.U. 11 giugno 1997, n. 24).
Art. 1. (Modifica dell'articolo 1 della
Art. 2. (Finalità).
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della
2. L'onere di lire 1.200 milioni derivante dall'applicazione del comma 1 fa carico al capitolo 6758 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento è elevato di lire 1.200 milioni per l'anno 1997.
3. Al predetto onere di lire 1.200 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (partita n. 721 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).
Art. 3. (Norma transitoria).
1. Per l'anno 1997, relativamente al capitolo 6758 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, la Giunta regionale approva gli obiettivi ed i programmi di cui all'articolo 6, comma 1, della
Art. 4. (Spese ammissibili).
1. Le spese ammissibili ai sensi dell'articolo 1 della
[1] Abrogata dall'art. 43 della
[2] Modifica l'art. 1, lett. a), della