§ 3.1.146 - Legge Regionale 27 maggio 1997, n. 22.
Modifica della legge regionale 8 giugno 1978, n. 56, e misure transitorie in materia di sovvenzioni in agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:27/05/1997
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 56/1978).
Art. 2.  (Finalità).
Art. 3.  (Norma transitoria).
Art. 4.  (Spese ammissibili).


§ 3.1.146 - Legge Regionale 27 maggio 1997, n. 22. [1]

Modifica della legge regionale 8 giugno 1978, n. 56, e misure transitorie in materia di sovvenzioni in agricoltura.

(B.U. 11 giugno 1997, n. 24).

 

Art. 1. (Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 56/1978). [2]

 

     Art. 2. (Finalità).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1978, n. 56, come integrato dall'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 5, e come modificato dall'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 1997.

     2. L'onere di lire 1.200 milioni derivante dall'applicazione del comma 1 fa carico al capitolo 6758 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento è elevato di lire 1.200 milioni per l'anno 1997.

     3. Al predetto onere di lire 1.200 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (partita n. 721 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

 

     Art. 3. (Norma transitoria).

     1. Per l'anno 1997, relativamente al capitolo 6758 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, la Giunta regionale approva gli obiettivi ed i programmi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, nonché i criteri generali di cui all'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, sentita la competente Commissione consiliare.

 

     Art. 4. (Spese ammissibili).

     1. Le spese ammissibili ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 56/1978, come integrato dall'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 5/1981, e come modificato dall'articolo 1, sono quelle direttamente legate all'attività istituzionale di ciascun beneficiario.


[1] Abrogata dall'art. 43 della L.R. 21 luglio 2017, n. 28.

[2] Modifica l'art. 1, lett. a), della L.R. 8 giugno 1978, n. 56.