§ 3.1.105 - Legge Regionale 1 dicembre 1987, n. 42.
Interpretazione autentica dell'articolo 27 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, concernente «Norme in materia di bonifica, di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:01/12/1987
Numero:42


Sommario
Art. 1.      1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 27, secondo comma, della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, come integrato dall'articolo 14 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 43, [...]
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 3.1.105 - Legge Regionale 1 dicembre 1987, n. 42. [1]

Interpretazione autentica dell'articolo 27 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, concernente «Norme in materia di bonifica, di tutela del territorio e sull'ordinamento dei Consorzi di bonifica».

(B.U. 1 dicembre 1987, n. 147).

 

Art. 1.

     1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 27, secondo comma, della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, come integrato dall'articolo 14 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 43, il procedimento di approvazione del piano di riordino si intende pendente alla data di emissione del decreto di concessione, all'Ente riordinatore, dello studio, della compilazione e dell'attuazione del piano di riordino medesimo, e ciò, sulla base di un progetto sul quale abbia espresso parere favorevole l'organo tecnico regionale competente.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.