Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e foreste |
Data: | 03/06/1981 |
Numero: | 36 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. |
§ 3.1.66 - Legge Regionale 3 giugno 1981, n. 36. [1]
Integrazione e rifinanziamento della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, concernente norme per la difesa dei boschi dagli incendi.
(B.U. 3 giugno 1981, n. 63).
Per la prevenzione e l'estinzione degli incendi, di cui alla
All'articolo 11, primo comma, della
All'articolo 22 della
Ai fini di esercitare una più vasta azione di prevenzione degli incendi e di vigilanza sull'applicazione della presente legge, possono essere nominate delle guardie giurate volontarie, indicate dall'Assessore regionale agli enti locali, alle foreste ed allo sviluppo della montagna, fra quei componenti delle squadre di volontari di cui all'articolo 10 della
La dotazione organica delle guardie del Corpo forestale regionale, di cui all'allegato «A» della
Al fine di realizzare le opere e gli interventi previsti dall'articolo 4, primo e secondo comma, della
Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge fanno carico al capitolo 8828 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Gli oneri derivanti dall'articolo 5 della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1981 ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi successivi.
Gli oneri previsti dall'articolo 6 della presente legge fanno carico al capitolo 8826 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene elevato di lire 1.420 milioni per il piano, di cui lire 540 milioni per l'esercizio 1981.
Al predetto onere complessivo di lire 1.420 milioni si provvede come segue:
- per lire 240 milioni per l'esercizio 1981, mediante storno di pari importo dal capitolo 6901 del precitato stato di previsione, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, della
- per lire 300 milioni per l'esercizio 1981, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del medesimo stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 19 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio citati);
- per le restanti lire 880 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 del più volte citato stato di previsione.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 23 della