§ 3.1.37 - Legge Regionale 27 giugno 1975, n. 42.
Rifinanziamento e/o modifiche alle leggi regionali 22 dicembre 1971, n. 61 (Interventi per lo sviluppo della cooperazione agricola e del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:27/06/1975
Numero:42


Sommario
Art. 1.      Per i fini previsti dall'articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1975, un ulteriore limite d'impegno di lire 250 milioni.
Art. 2.      A modifica di quanto previsto all'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61, la misura del tasso di interesse a carico dei mutuatari viene elevata dal 2% al 4%.
Art. 3.      Per la realizzazione di centri di commercializzazione e vendita degli animali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere il concorso negli interessi sui mutui, anche integrativi, [...]
Art. 4.      Le agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61, possono essere concesse anche nel caso che i beneficiari abbiano affidato la realizzazione delle opere [...]
Art. 5.      Per la costruzione ed il riattamento dei fabbricati per gli scopi indicati al punto 3) dell'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61, si intende, oltre alla costruzione di nuovi [...]
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      Per gli scopi previsti dagli articoli 2 e 4 della legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1, è autorizzato, nell'esercizio 1975, un ulteriore limite d'impegno di lire 100 milioni.
Art. 8.      A modifica di quanto previsto all'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1, e con le eccezioni stabilite dal secondo comma dell'articolo 2 della presente legge, la [...]
Art. 9.      Per le finalità previste dalla legge regionale 4 maggio 1973, n. 33, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1975, la ulteriore spesa di lire 400 milioni.
Art. 10.      A modifica di quanto previsto dagli articoli 1 e 3 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 33, il tasso di interesse a carico degli operatori agricoli prestatari viene elevato dal 3% al 5%.
Art. 11.      Per gli scopi di cui all'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1972, n. 11, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976.


§ 3.1.37 - Legge Regionale 27 giugno 1975, n. 42. [1]

Rifinanziamento e/o modifiche alle leggi regionali 22 dicembre 1971, n. 61 (Interventi per lo sviluppo della cooperazione agricola e del patrimonio zootecnico); 8 gennaio 1968, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni (Provvidenze per il miglioramento delle abitazioni rurali); 4 maggio 1973, n. 33 (Provvidenze per agevolare il ricorso al credito agrario di conduzione da parte di aziende e di cooperative agricole); 6 aprile 1972, n. 11 (Intervento e sostegno dell'attività della Federazione regionale delle Casse rurali ed artigiane del Friuli-Venezia Giulia).

(B.U. 3 luglio 1975, n. 44).

 

Art. 1.

     Per i fini previsti dall'articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1975, un ulteriore limite d'impegno di lire 250 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 2006.

     L'onere di lire 250 milioni relativo all'annualità dell'esercizio finanziario 1975 fa carico al capitolo 6266 dello stato di previsione dila spesa del bilancio regionale per l'esercizio predetto, il cui stanziamento viene elevato da lire 100 milioni a lire 350 milioni mediante prelevamento di lire 250 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 (Rubrica n. 5 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

     La spesa di lire 250 milioni, conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 2006, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 2.

     A modifica di quanto previsto all'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61, la misura del tasso di interesse a carico dei mutuatari viene elevata dal 2% al 4%.

     L'aumento del tasso a carico di cui al precedente comma non si applica nei riguardi delle operazioni di mutuo per le quali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati stipulati contratti condizionati o siano stati concessi i nulla-osta ovvero, nel caso di mutui integrativi, siano stati emessi decreti di impegno per il contributo in conto capitale recanti le autorizzazioni all'inizio delle opere oggetto del mutuo; a tali mutui si applicano i tassi di interesse in vigore precedentemente.

 

     Art. 3.

     Per la realizzazione di centri di commercializzazione e vendita degli animali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere il concorso negli interessi sui mutui, anche integrativi, previsti dall'articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61, secondo le disposizioni di cui alla citata legge, oltre che a favore dei beneficiari indicati nel primo comma dell'articolo 1 di detta legge regionale, anche a favore delle organizzazioni degli allevatori e dei Comuni.

     Le agevolazioni di cui al comma precedente potranno essere concesse, inoltre, anche a favore del Centro regionale di inseminazione artificiale, previsto dall'articolo 9 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, per la realizzazione delle strutture, relative attrezzature e pertinenze necessarie al funzionamento del Centro medesimo.

 

     Art. 4.

     Le agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61, possono essere concesse anche nel caso che i beneficiari abbiano affidato la realizzazione delle opere all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nel Friuli-Venezia Giulia, e ad Enti che perseguono finalità pubbliche.

 

     Art. 5.

     Per la costruzione ed il riattamento dei fabbricati per gli scopi indicati al punto 3) dell'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61, si intende, oltre alla costruzione di nuovi impianti, la trasformazione, l'ampliamento nonché il riattamento di preesistenti impianti, compresi, in tutti i casi in cui l'agevolazione è ammessa, gli uffici e gli alloggi per il personale addetto.

 

     Art. 6.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 7.

     Per gli scopi previsti dagli articoli 2 e 4 della legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1, è autorizzato, nell'esercizio 1975, un ulteriore limite d'impegno di lire 100 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1994.

     L'onere di lire 100 milioni relativo all'annualità dell'esercizio finanziario 1975 fa carico al capitolo 5301 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio medesimo, il cui stanziamento viene elevato da lire 400 milioni a lire 500 milioni mediante prelevamento di lire 100 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 (Rubrica n. 5 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

     La spesa di lire 100 milioni, conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1994, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 8.

     A modifica di quanto previsto all'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1, e con le eccezioni stabilite dal secondo comma dell'articolo 2 della presente legge, la misura del tasso di interesse da lasciare a carico del beneficiario viene elevata, sia per le rate di ammortamento che per quelle di preammortamento, dall'1% al 3,50%.

     La durata massima dei mutui viene stabilita in 19 anni; il periodo di preammortamento computabile non dovrà superare i due anni e la relativa spesa dovrà comunque essere contenuta nel limite massimo di una annualità [3].

     (Omissis) [4].

 

     Art. 9.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 4 maggio 1973, n. 33, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1975, la ulteriore spesa di lire 400 milioni.

     L'onere di lire 400 milioni relativo all'esercizio finanziario 1975 fa carico al capitolo 6276 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio medesimo, il cui stanziamento viene elevato da lire 200 milioni a lire 600 milioni mediante prelevamento dell'importo di lire 400 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1975 (Rubrica n. 5 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

 

     Art. 10.

     A modifica di quanto previsto dagli articoli 1 e 3 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 33, il tasso di interesse a carico degli operatori agricoli prestatari viene elevato dal 3% al 5%.

     Il tasso a carico dei prestatari, nella misura come sopra fissata, si applica alle operazioni di prestito agrario di esercizio per la conduzione le cui cambiali agrarie siano rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 11.

     Per gli scopi di cui all'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1972, n. 11, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976.

     L'onere di lire 10 milioni relativo all'esercizio finanziario 1975 fa carico al capitolo 1251 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio medesimo, il cui stanziamento viene elevato da lire 20 milioni a lire 30 milioni mediante storno di lire 10 milioni dal capitolo 2603 del predetto stato di previsione.

     La spesa di lire 10 milioni relativa all'esercizio finanziario 1976 grava sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per l'esercizio medesimo.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Norma sostitutiva del 1º comma dell'art. 4 della L.R. 22 dicembre 1971, n. 61.

[3] Vedi anche la deroga di cui all'art. 1, secondo comma, della L.R. 6 settembre 1976, n. 51.

[4] Disposizione abrogativa dell'ultimo comma dell'art. 9 della L.R. 8 gennaio 1968, n. 1.