§ 3.1.1046 - D.P.G.R. 15 aprile 1981, n. 0166/Pres. .
Regolamento di esecuzione per la disciplina delle operazioni elettorali per l'elezione dei rappresentanti degli imprenditori agricoli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:15/04/1981
Numero:0166


Sommario
Articolo 1 
Articolo 2 
Articolo 3 
Articolo 4 
Articolo 5 
Articolo 6 
Articolo 7 
Articolo 8 
Articolo 9 
Articolo 10 
Articolo 11 
Articolo 12 


§ 3.1.1046 - D.P.G.R. 15 aprile 1981, n. 0166/Pres. .

Regolamento di esecuzione per la disciplina delle operazioni elettorali per l'elezione dei rappresentanti degli imprenditori agricoli che dovranno far parte della Commissione per la tenuta dell'Albo professionale degli imprenditori agricoli della Provincia di Trieste - art. 11, legge regionale 21 gennaio 1980, n. 5. Riconferma del Commissario e ricognizione dei componenti la Commissione stessa.

 

Pubblicato nel B.U. 10 giugno 1981, n. 66.

 

Il Presidente della Giunta regionale

Vista la legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 con la quale è stato istituito l'Albo professionale degli imprenditori agricoli in ciascuna provincia del Friuli-Venezia Giulia;

Atteso che la legge regionale 21 gennaio 1980, n. 5 prevede all'art. 11 l'emanazione da parte del Presidente della Giunta regionale di un Regolamento per disciplinare nel territorio della Provincia di Trieste la compilazione della lista degli elettori, la decisione sui ricorsi avverso l'esclusione della lista predetta e l'elezione dei rappresentanti degli imprenditori agricoli in possesso dei requisiti richiesti;

Vista la deliberazione adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 1º aprile 1981 sub. n. 1267, su proposta dell'Assessore all'agricoltura;

Atteso che l'art. 11, legge regionale 21 gennaio 1980, n. 5 prevede la contestuale nomina del Commissario e della Commissione consultiva rispetto all'emanazione del regolamento di che trattasi;

Visti il proprio decreto 11 luglio 1974, n. 02190/Pres. registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1974, reg. 10, foglio 198, B.U. 7 ottobre 1974, n. 52, e il decreto 3 giugno 1974, n. 01807/Pres. registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1974, reg. 8, foglio 195, B.U. 4 settembre 1974, n. 45 con i quali rispettivamente è stata nominata la Commissione Consultiva provinciale di Trieste ed è stato nominato il Commissario per la Provincia di Trieste;

Visto il proprio decreto 5 settembre 1975, n . 02090/Pres., registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1975, n. 12, foglio 94, B.U. 21 novembre 1975, n. 70 con il quale è stato sostituito il Commissario nominato con il predetto decreto;

Tenuto presente che la legge regionale 21 gennaio 1980, n. 5 ha sostituito, per Trieste, con l'art. 11 la normativa prevista dall'art. 9, legge 4 aprile 1972, n. 10;

Atteso che nessun'altra modificazione è stata apportata alla Commissione in oggetto;

Ritenuto di provvedere alla ricognizione dei membri in carica;

Decreta

 

 

1) È approvato il Regolamento di esecuzione per la disciplina delle operazioni elettorali per l'elezione dei rappresentanti degli imprenditori agricoli che dovranno far parte della Commissione per la tenuta dell'Albo professionale degli imprenditori agricoli della Provincia di Trieste, secondo quanto previsto all'art. 11, legge regionale 21 gennaio 1980, n. 5, nel testo allegato al presente decreto del quale fanno parte integrante e sostanziale .

 

 

Regolamento

Articolo 1

Per il compimento delle operazioni dirette alla prima costituzione della Commissione provinciale per la tenuta dell'Albo professionale degli imprenditori agricoli di Trieste, il Presidente della Giunta regionale, contestualmente all'emanazione. del presente Regolamento, provvede alla costituzione dell'Ufficio del Commissario con sede presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trieste nominando, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, il Commissario e la Commissione consultiva di cui alla lettera b) dell'art. 9, legge regionale 4 aprile 1972, n. 10.

Tale Commissione è composta da cinque membri nominati: 4, su designazione della Federazione provinciale di Trieste dei coltivatori diretti, e della Kmecka Zveza - Alleanza contadina in ragione di 2 ciascuna, e 1, su segnalazione dell'Associazione degli agricoltori di Trieste.

La Commissione consultiva si riunisce su convocazione del Commissario che coordina e presiede i lavori relativi; per la validità delle riunioni è indispensabile la presenza di almeno 3 membri ed i pareri sono validi se assunti dalla maggioranza dei membri presenti.

La Commissione assiste il Commissario in tutte le operazioni elettorali, ivi comprese la compilazione delle liste e la decisione sui ricorsi avverso le operazioni elettorali stesse.

Il Commissario è coadiuvato, nello svolgimento dell'attività di competenza, da un segretario da questi scelto fra i dipendenti della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trieste.

     Articolo 2

Entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento il Commissario invita gli imprenditori agricoli, in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo degli imprenditori agricoli in base alla legislazione regionale al riguardo, con manifesto da affiggere all'Albo dei Comuni della Provincia ed a quello della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per la durata di 20 giorni, a farne denuncia presentando, all'Ufficio del Commissario, direttamente, o per il tramite delle Associazioni professionali, entro 30 giorni dalla data del manifesto medesimo, la domanda d'iscrizione nella lista elettorale.

L'iscrizione nella lista elettorale costituisce titolo per far parte dell'Albo degli imprenditori agricoli.

In attuazione del penultimo comma dell'art. 11, regionale 21 gennaio 1980, n. 5, il Commissario inviterà specificatamente ciascun richiedente che abbia presentato domanda di iscrizione nelle lista elettorale in forza del D.P.G.R. 22 dicembre 1973, n. 327, ad integrare la stessa con la dimostrazione dell'attuale possesso dei requisiti di cui all'ultimo comma dell'art. 1, legge regionale n. 10 del 1972 come sostituito dall'art. 1, legge regionale n. 5 del 1980, entro il termine fissato per la scadenza nella presentazione delle domande di cui al primo comma del presente articolo.

     Articolo 3

Per essere iscritti nella lista elettorale gli imprenditori agricoli, siano essi proprietari diretti oppure affittuari coltivatori diretti, oppure coloni e mezzadri e loro coadiuvanti familiari o proprietari non coltivatori devono dimostrare di esercitare in modo prevalente, continuativo e personalmente l'attività agricola e risultare iscritti nelle liste elettorali amministrative in un Comune della Provincia attraverso: una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa a' sensi della legge 15 maggio 1968 attestante:

a) l'iscrizione nelle liste elettorali amministrative;

b) l'iscrizione allo S.C.A.U. e relativa posizione;

c) di indicare almeno il 50 per cento del proprio tempo complessivo di lavoro all'attività agricola e di ricavare da questa oltre il 50 per cento del proprio reddito globale.

Per i proprietari non coltivatori questi dovranno attestare, con una dichiarazione sostitutiva i punti a) e c) del precedente comma ed allegare una copia dell'ultima dichiarazione prodotta ai fini dell'I.R.P.E.F.

     Articolo 4

Il Commissario dispone gli opportuni accertamenti sul possesso dei requisiti per l'iscrizione nella lista elettorale degli imprenditori agricoli che ne abbiano fatta domanda.

L'iscrizione nella lista elettorale costituisce titolo per la partecipazione all'elezione dei 12 rappresentanti di cui alla lettera a), articolo 3, legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni per la prima costituzione della Commissione provinciale di Trieste per la tenuta dell'Albo professionale degli imprenditori agricoli.

     Articolo 5

Entro 10 giorni dal termine fissato per la presentazione della domanda di iscrizione nella lista e per la integrazione delle domande già presentate in forza del D.P.G.R. 22 dicembre 1973, n. 327, il Commissario compila la lista elettorale suddividendo gli elettori per Comune di residenza e per ordine alfabetico e ne cura l'affissione all'Albo della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed invia, per l'affissione all'Albo di ciascun Comune, un estratto della lista elettorale contenente l'elenco, in ordine alfabetico, degli elettori ivi residenti.

La lista elettorale ed i suoi estratti dovranno essere pubblicati contemporaneamente per la durata di cinque giorni decorrenti dal termine fissato dal Commissario.

Contro la non iscrizione nella lista elettorale l'interessato può proporre ricorso, entro 5 giorni dal termine di cui al precedente comma, all'Assessore regionale all'agricoltura. Il ricorso dev'essere presentato all'Ufficio del Commissario presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che ne dà ricevuta e lo trasmette, con le deduzioni del Commissario ed il parere della Commissione consultiva, all'Assessore all'agricoltura entro tre giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione del medesimo. L'Assessore dà notizia della propria determinazione in merito ai ricorsi, entro 5 giorni dalla ricezione degli stessi al Commissario ed all'interessato.

     Articolo 6

Il Commissario, entro il terzo giorno successivo alla decisione sui ricorsi da parte dell'Assessore regionale all'agricoltura, procede, sentita la Commissione consultiva, alla suddivisione del territorio della Provincia in sezioni elettorali comprendenti anche più Comuni.

     Articolo 7

Almeno 15 giorni prima delle elezioni, con apposito manifesto - da affiggersi all'Albo della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e dei Comuni della Provincia - il Commissario rende pubblica la ripartizione in sezioni elettorali del territorio, la data ed il luogo fissato per l'elezione.

Contemporaneamente il Commissario invia a ciascun Comune l'estratto della lista degli elettori quivi residenti.

     Articolo 8

Le liste dei candidati, scelti tra gli iscritti nella lista elettorale, devono pervenire all'Ufficio del Commissario entro le ore 12 del quindicesimo giorno precedente la data stabilita per la consultazione elettorale e devono essere firmate da almeno 20 elettori, essere composte da un numero di nominativi non inferiore a 10 e non superiore a 12.

Le firme dei presentatoti devono essere autenticate dal sindaco, o dal segretario comunale o da un notaio.

L'esame delle candidature è effettuato dal Commissario entro il secondo giorno successivo alla scadenza del termine di cui al primo comma, con comunicazione telegrafica, entro il giorno successivo, al primo firmatario della lista interessata, di eventuali irregolarità riscontrate.

Quest'ultimo può ricorrere entro il secondo giorno successivo all'Assessore regionale all'agricoltura, che decide, entro 24 ore in via definitiva, dandone immediata comunicazione al Commissario e al primo firmatario della lista.

     Articolo 9

Le sezioni elettorali hanno sede in edifici pubblici.

Il Commissario provvede a nominare, entro il quinto giorni antecedente a quello della votazione, un presidente per ciascuna sezione elettorale, scegliendolo fra i dipendenti della Regione o degli altri enti locali.

Il Presidente del seggio, entro il terzo giorno antecedente quello della votazione, nomina due scrutatori fra gli iscritti della sezione elettorale e il segretario.

Alle persone nominate presidenti, scrutatori e segretari spetta, con spese a carico della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, il trattamento economico previsto per le elezioni amministrative con esclusione della eventuale indennità di trasferta.

Ogni elettore è ammesso a votare esclusivamente presso la sezione elettorale nel quale è iscritto ed ha diritto di votare per un numero massimo di 12 candidati, in qualunque lista siano compresi.

Il voto si esprime tracciando sulla scheda un segno nella apposita casella a fianco dei nomi prescelti oppure sul numero di lista; in tal caso il voto si intende espresso in favore di ciascun candidato della lista.

L'elettore che ha apposto il segno del voto sul numero di una lista può cancellare uno o più nomi della lista prescelta e segnare candidati di altra lista fino alla concorrenza del numero massimo.

Si intendono eletti i 12 candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il candidato più anziano di età.

     Articolo 10

Il Commissario, entro il terzo giorno successivo a quello delle votazioni, procede all'esame dei risultati delle singole sezioni e alla proclamazione degli eletti.

Eventuali ricorsi dovranno essere presentati al Commissario entro il 2º giorno successivo alla proclamazione; questi decide in via definitiva entro 5 giorni dalla ricezione.

Tutte le operazioni predette vengono compiute sentita la Commissione consultiva.

     Articolo 11

Al Commissario è corrisposto, per tutta la durata del suo incarico, un compenso da stabilire in base alla rilevanza ed entità del lavoro svolto; detto compenso è comprensivo di qualunque competenza o rimborso spese, escluso il rimborso di spese spettanti per viaggi fuori sede.

Ai componenti la Commissione consultiva viene corrisposto un gettone di 10.000 lire per ogni giorno di partecipazione ai lavori; agli stessi compete altresì il rimborso delle spese di viaggio tra il luogo di residenza e la sede della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

     Articolo 12

La spesa necessaria per lo svolgimento dei compiti attribuiti al Commissario e ai componenti la Commissione consultiva è a totale carico della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; questa assiste il Commissario e la Commissione consultiva nell'adempimento delle loro funzioni, fornendo i locali, il personale di segreteria e gli altri servizi che si rendono necessari allo scopo.