§ 2.8.25 - Legge Regionale 29 gennaio 1983, n. 13.
Modalità per la programmazione e attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 interventi straordinari e per finalità istituzionali
Data:29/01/1983
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Criteri per l'utilizzo dei mezzi finanziari straordinari.
Art. 3.  Procedure per la formazione dei programmi d'intervento.
Art. 4.  Concorso delle Province, delle Comunità montane e della Comunità collinare.
Art. 5.  Ruolo delle componenti sociali.
Art. 6.  Approvazione e attuazione dei programmi.
Art. 7.      Per l'utilizzazione dei finanziamenti che saranno assegnati, ai sensi degli articoli 12 e 17 della legge 828/82, ai rispettivi Fondi di rotazione gli organi deliberanti degli stessi sono tenuti [...]
Art. 8.  Delimitazione delle aree di intervento nei territori delle province di Udine e Pordenone.
Art. 9.  Disposizioni finali.
Art. 10.  Norma finanziaria.
Art. 11.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.8.25 - Legge Regionale 29 gennaio 1983, n. 13.

Modalità per la programmazione e attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

(B.U. 29 gennaio 1983, n. 10).

 

Art. 1. Finalità.

     La Regione assicura la programmazione e l'attuazione diretta ed indiretta degli interventi straordinari previsti dagli articoli 9 e 10 nonché di quelli dell'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828, secondo le modalità definite dalla presente legge e nel quadro dell'azione volta al perseguimento degli obiettivi di sviluppo economico, di riequilibrio e di riassetto territoriale indicati dal Piano regionale di sviluppo [1].

 

     Art. 2. Criteri per l'utilizzo dei mezzi finanziari straordinari.

     Presso la Presidenza della Giunta regionale sono costituiti i seguenti fondi speciali:

     a) Fondo speciale per il completamento dell'opera di sviluppo delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici del 1976 con la dotazione costituita dalla quota di 240 miliardi del contributo speciale assegnato alla Regione dall'articolo 1, primo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828;

     b) Fondo speciale per la concessione di contributi pluriennali destinati al completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici del 1976, con la dotazione costituita dal contributo speciale assegnato alla Regione dall'articolo 1, ultimo comma della legge 11 novembre 1982, n. 828;

     c) Fondo speciale per interventi diretti allo sviluppo produttivo ed occupazionale nelle aree colpite dagli eventi sismici del 1976 nei territori delle Comunità montane e della Comunità collinare del medio Friuli, con la dotazione costituita dal contributo speciale assegnato alla Regione dall'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

     d) Fondo speciale per lo sviluppo della base produttiva e dell'occupazione nelle province di Trieste e di Gorizia e nei territori non terremotati delle province di Udine e Pordenone delimitate ai sensi dell'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828, con la dotazione costituita dal contributo speciale «una tantum» assegnato alla Regione dall'articolo 10, primo e secondo comma lettera «a» di detta legge;

     e) Fondo speciale per la concessione di contributi pluriennali diretti allo sviluppo della base produttiva e dell'occupazione nelle province di Trieste e Gorizia e nei territori non terremotati delle province di Udine e Pordenone, delimitati ai sensi dell'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828, con la dotazione costituita dal contributo speciale assegnato alla Regione dall'articolo 10, primo e secondo comma, lettera «b» di detta legge.

     I programmi finanziati con provvedimenti legislativi mediante l'utilizzo dei fondi di cui al primo comma dovranno essere predisposti secondo quanto previsto dagli articoli successivi e formeranno parte integrante del Piano regionale di sviluppo.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata, limitatamente all'esercizio 1983 ed in deroga a quanto previsto dai successivi articoli, ad attingere alle risorse dei fondi speciali di cui al primo comma per la copertura finanziaria di provvedimenti legislativi riguardanti interventi urgenti ed indilazionabili, la cui realizzazione rientri nell'ambito degli obiettivi fissati dal Piano regionale di sviluppo.

     L'Amministrazione regionale, con provvedimenti legislativi, potrà altresì attingere dal fondo di cui alla lettera «b» del primo comma gli stanziamenti necessari per il completamento delle opere di ricostruzione entro il limite del 20% della dotazione del fondo stesso. In tali casi non troveranno applicazione le norme e le procedure contenute nei successivi articoli della presente legge.

 

     Art. 3. Procedure per la formazione dei programmi d'intervento.

     Ai fini della formazione dei programmi di intervento di cui al precedente articolo 2, secondo comma, l'Amministrazione regionale predispone, entro il 15 gennaio 1983, una proposta di massima per la utilizzazione delle risorse disponibili.

     La proposta di cui al primo comma è presentata al Consiglio regionale e fatta oggetto di specifiche consultazioni con le Amministrazioni locali e le forze sociali, secondo le modalità previste dai successivi articoli 4 e 5.

 

     Art. 4. Concorso delle Province, delle Comunità montane e della Comunità collinare.

     Le Province e le Comunità concorrono alla programmazione degli interventi previsti dalla presente legge, attraverso specifiche deliberazioni dei rispettivi organi consiliari, contenenti fra L'altro osservazioni e indicazioni in ordine alla proposta di cui all'articolo precedente.

     Le deliberazioni di cui al precedente comma dovranno essere assunte entro il 31 gennaio 1983.

 

     Art. 5. Ruolo delle componenti sociali.

     La Giunta regionale, per la definizione dei programmi di cui al precedente articolo 3, promuove il concorso delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni imprenditoriali e di categoria.

     La Giunta regionale consulta inoltre al riguardo gli Enti e gli organismi economici, scientifici e culturali.

 

     Art. 6. Approvazione e attuazione dei programmi.

     La Giunta regionale predispone la definitiva proposta di intervento straordinario, articolata in armonia con le indicazioni della legge 11 novembre 1982, n. 828, e del Piano regionale di sviluppo, entro il 28 febbraio 1983.

     L'attuazione dei programmi e disposta sulla base di specifici provvedimenti legislativi, la cui approvazione da parte del Consiglio regionale autorizza il definitivo inserimento dei programmi stessi nel Piano regionale di sviluppo in vigore.

     Qualora la realizzazione dei programmi non esaurisca la disponibilità dei mezzi finanziari dei Fondi di cui al precedente articolo 2, la elaborazione di ulteriori ipotesi di interventi straordinari che prevedano la utilizzazione delle risorse non impiegate viene portata a compimento nell'ambito delle normali procedure per la formazione del successivo Piano regionale di sviluppo.

 

     Art. 7.

     Per l'utilizzazione dei finanziamenti che saranno assegnati, ai sensi degli articoli 12 e 17 della legge 828/82, ai rispettivi Fondi di rotazione gli organi deliberanti degli stessi sono tenuti ad applicare le direttive che, in materia di priorità, saranno emanate dalla Giunta regionale con la definizione dei programmi.

 

     Art. 8. Delimitazione delle aree di intervento nei territori delle province di Udine e Pordenone.

     La delimitazione dei territori delle province di Udine e Pordenone ai sensi dell'articolo 10, terzo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, e fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentite le Amministrazioni provinciali.

     A tal fine la Giunta regionale predispone, entro il 15 gennaio 1983, una proposta di delimitazione sulla quale le province di Udine e Pordenone esprimono il proprio parere motivato, con deliberazione dei propri organi consiliari, entro il 31 gennaio 1983.

 

     Art. 9. Disposizioni finali.

     Per l'attuazione degli interventi straordinari di cui alla presente legge valgono, per quanto non espressamente previsto dai precedenti articoli, le disposizioni della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7.

 

     Art. 10. Norma finanziaria.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio finanziario 19o3 verranno istituiti nella Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - gli appositi capitoli per l'allocazione nei bilanci stessi dei fondi speciali previsti dal precedente articolo 2.

 

     Art. 11.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Vedi per l'attuazione degli interventi la L.R. 29 giugno 1983, n. 70.