§ 2.4.5 - Legge Regionale 14 aprile 1983, n. 28.
Disposizioni interpretative ed integrative della legge regionale 1º settembre 1981, n. 55 e della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 enti soppressi
Data:14/04/1983
Numero:28


Sommario
Art. 1.      In via di interpretazione autentica della disposizione di cui all'articolo 2 della legge regionale 1º settembre 1981, n. 55, per «previsto trattamento» s'intende il trattamento comprensivo degli [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi aggiunti all'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95, con il precedente articolo 2 fanno carico al capitolo 3324 dello stato di [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.4.5 - Legge Regionale 14 aprile 1983, n. 28.

Disposizioni interpretative ed integrative della legge regionale 1º settembre 1981, n. 55 e della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95, riguardanti personale degli Enti soppressi.

(B.U. 14 aprile 1983, n. 41).

 

Art. 1.

     In via di interpretazione autentica della disposizione di cui all'articolo 2 della legge regionale 1º settembre 1981, n. 55, per «previsto trattamento» s'intende il trattamento comprensivo degli assegni fissi e di quelli accessori.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi aggiunti all'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95, con il precedente articolo 2 fanno carico al capitolo 3324 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio 1983, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, presenta sufficiente disponibilità.

 

     Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Norma integrativa dell'art. 9 della L.R. 30 dicembre 1981, n. 95.